PROGR. N. 279/2005 GIUNTA
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Questo giorno di LUNEDI' 14 (QUATTORDICI ) del mese di
FEBBRAIO dell' anno 2005 (DUEMILACINQUE) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei
Signori:
1) DELBONO FLAVIO - Presidente
2) BARBIERI MARCO - Assessore
3) BASTICO MARIANGELA - Assessore
4) BISSONI GIOVANNI - Assessore
5) CAMPAGNOLI ARMANDO - Assessore
6) RIVOLA PIER ANTONIO - Assessore
7) VANDELLI LUCIANO - Assessore
Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA
OGGETTO: DIRETTIVA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2003:
'UTILIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO'.
COD.DOCUMENTO SPS/05/3013
PROGR. N. 279/2005 N. ORDINE 75 2
Prot. n. (SPS/05/3013)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
− la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che, agli articoli 1 e
2, detta i principi e le finalità delle diverse forme di volontariato;
− la legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge
precitata, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato;
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"
e, in particolare:
− l'art. 8, comma 1, che indica espressamente le finalità in base alle quali
utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta a
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva
rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
− il comma 4 dello stesso articolo che demanda alla Giunta regionale
l’approvazione, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, di
direttive per gli Enti locali relative all’utilizzo di volontari;
Considerato che uno degli obiettivi fondamentali che la Regione si è posta con
la nuova legge n. 24/2003 è quello di dotare tutto il territorio regionale di
una disciplina organica di quelle forme di controllo e sorveglianza già diffuse
da tempo sullo stesso territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale;
Atteso che:
− la suddetta legge stabilisce già, agli artt. 2 e 3, le condizioni di
svolgimento delle attività prestate dai volontari, i requisiti soggettivi che
questi devono possedere e le finalità dei rapporti con le associazioni di
volontariato;
− la delicatezza di tale materia impone comunque la necessità di definire delle
direttive da indirizzare agli Enti locali, al fine di evitare che vengano
adottate modalità operative e d’impiego dei volontari diverse tra i vari enti e
di assicurare piuttosto un impiego omogeneo di queste figure e un'adeguata
uniformità sul territorio regionale;
Considerato che nella seduta della Conferenza RegioneAutonomie locali del 24
gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/2003;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
− n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
− n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della
Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di
alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il
personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n.
1529/2003;
Su proposta dell'Assessore all’Innovazione amministrativa ed istituzionale.
Autonomie locali, Luciano Vandelli;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di approvare, nel testo allegato
alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, la
Direttiva in materia di utilizzazione del volontariato, in applicazione
dell’art. 8 della L.R. n. 24/2003;
2) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente direttiva non si
applicano alle attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le
quali vale la disciplina specifica;
3) di stabilire che la presente direttiva avrà applicazione trascorsi quattro
mesi dalla sua entrata in vigore;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva in applicazione dell’art. 8
della Legge Regionale n. 24/2003 – Volontariato
• Premessa
La norma sul volontariato in oggetto rappresenta una specifica articolazione
della Legge quadro sul Volontariato, la n. 266 dell'11/08/91, che detta i
principi e le finalità delle diverse forme di volontariato, e della Legge
regionale 2/9/96 n. 37, di attuazione della legge suddetta, che disciplina i
rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e,
pertanto, la disciplina di cui alla presente direttiva non si applica alle
attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la
disciplina specifica.
• Finalità ed obiettivi
Al comma 1 dell’art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le finalità in base
alle quali utilizzare forme di volontariato;
esse sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale. Tale attività si configura, inoltre, come un servizio
pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto
dalle strutture di Polizia Locale. Lo spirito della presenza del volontario deve
pertanto essere improntato ad una figura amica e rassicurante che,
mediante una attenta capacità di ascolto della comunità presso la quale è
chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo:
• delle azioni di prevenzione;
• delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
• delle attività di educazione e sicurezza stradale;
• di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
• del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi
locali;
• del senso civico della cittadinanza;
• di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a
tutti una civile e serena convivenza.
Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di
osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono
risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello
spazio pubblico urbano.
Dato il particolare rilievo dell’attività svolta, specie quando questa assume
carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da parte delle
Amministrazioni di riferimento, l’attivazione di forme di comunicazione e di
coinvolgimento delle parti sociali sulle caratteristiche dell’iniziativa.
• Potere di accertamento
Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge regionale individua per
l’utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di
accertamento, compreso l’accertamento dell’identità personale, e contestazione,
da parte di queste ultime, delle violazioni previste da disposizioni di legge o
di regolamento.
Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece, per il
tramite di una qualificata attività di segnalazione delle problematicità
riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e
controllo svolta dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento
ogni decisione sull’eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di
istituto.
Individuazione e impiego dei volontari
• Individuazione
L’amministrazione locale individua, tra i propri servizi, la struttura
unitariamente responsabile delle seguenti funzioni: individuazione nominativa
dei volontari, anche valorizzando le indicazioni provenienti dalle associazioni
di volontariato, verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 8, comma
2, lettera b della legge 24/2003, formazione dei volontari, verifica
dell’esistenza, o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli
stessi.
La struttura individuata mantiene aggiornato un registro nominativo dei
volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per ciascuno di
essi, delle condizioni di cui all’art. 8 comma 2 lettera b, c e d della legge n.
24/2003. Su tale registro sono altresì riportate ulteriori specifiche competenze
attribuite al singolo volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per
l’organizzazione delle attività di cui alla presente direttiva, quali: pronto
soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale,
ittico, venatorio e di tutela degli animali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento la sospensione o la cancellazione
del volontario dal registro.
• Copertura assicurativa
I volontari inseriti nelle attività di cui alla presente direttiva dovranno
essere coperti, per iniziativa dell’amministrazione di riferimento, almeno da
assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse, con massimale non inferiore ai 75.000 euro, nonché da
assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore
a 1.500.000 euro. Tale assicurazione può essere attivata anche tramite
convenzione con i soggetti associativi del volontariato in applicazione
dell’art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 – Legge quadro sul volontariato.
• Formazione
L’amministrazione locale garantisce direttamente, o per il tramite di un centro
di formazione accreditato, la formazione dei volontari la cui durata e contenuti
minimi è individuata nell’allegato A).
L’amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato, contenente gli
estremi del corso, con cui si riconosce l’esito positivo del processo formativo.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva
l’amministrazione locale può certificare che il volontario ha già assolto in
precedenza l’obbligo formativo in oggetto e rilascia anche in questo caso un
attestato nelle stesse forme di cui al precedente comma.
• Dipendenza
Ai fini di attestare quanto previsto all’art. 8 comma 2, lettera a, della legge
24/2003, ovvero che i “volontari operino sulla base delle indicazioni ed in
maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale”, la
struttura di polizia locale di riferimentodefinirà e manterrà aggiornato:
1) uno strumento di verifica delle
attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l’attività svolta dai
volontari, l’individuazione oraria e l’area territoriale di tale attività,
l’identità dei volontari coinvolti, l’operatore di polizia locale responsabile
del coordinamento di quella specifica attività;
2) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari
avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto segnalato.
• Segni distintivi
Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini dei volontari di cui alla
presente direttiva inseriti nell’apposito registro, l’amministrazione locale
provvederà obbligatoriamente a dotare gli stessi di un tesserino di
riconoscimento, riportante i dati identificativi del volontario ed una
fotografia formato tessera, e di un corpetto, o in alternativa di un bracciale,
nel quale sia riportato in evidenza la definizione attribuita dall’ente a tale
attività (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il nome
dell’ente. Tali dotazioni di identificazione andranno tempestivamente ritirate
in caso di sospensione o cancellazione del volontario dal registro, per
iniziativa della struttura a cui il registro è stato attribuito in gestione. I
volontari, nell’espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere presso di
sé il tesserino di
riconoscimento e ad indossare correttamente il corpetto o il bracciale.
L’eventuale utilizzo di divise o altri simboli di
riconoscimento associativo da parte dei volontari deve essere espressamente
autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di riferimento nel
rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2, della legge 24/2003 e, nel
caso di
convenzione con le associazioni di volontariato, esplicitamente previsto dalle
stesse.
• Convenzioni
Essendo l’unica finalità delle convenzioni con le associazioni di volontariato
quella di offrire “supporto organizzativo” ai propri associati abilitati a
svolgere funzioni di volontariato, si individua nella struttura di polizia
locale il referente necessario per la programmazione e la gestione delle
attività previste dalle intese raggiunte con le associazioni.
Le Province che intendessero sviluppare, anche tramite convenzioni, le
attività di volontariato di cui alla presente direttiva devono darne
informazione preventiva ai Comuni del proprio territorio al fine di coordinare
tali convenzioni con le altre eventualmente attivate con i medesimi soggetti dai
Comuni stessi.
• Applicazione
La presente direttiva si applica trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in
vigore.
Allegato A): Formazione
I volontari coinvolti nelle attività di cui all’art. 8 della L.R. 24/03 dovranno
seguire un programma formativo minimo di
venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro ore
ciascuno) che dovrà essere incentrato
su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo
svolgimento delle attività loro assegnate.
Ogni amministrazione articolerà la formazione in relazione alla specificità
delle problematiche presenti sul territorio e alle caratteristiche della propria
struttura con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:
• i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato
democratico, il concetto di sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari;
• il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia amministrativa
locale, alla polizia stradale, alla polizia giudiziaria;
• individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i
volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la
prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell’ottica della propria
incolumità fisica;
• nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento;
• l’organizzazione interna all’amministrazione, con particolare riferimento alle
relazioni funzionali tra i servizi più direttamente coinvolti nelle politiche di
sicurezza urbana quali: polizia locale, servizi sociali, manutenzione, servizi
sanitari; il ruolo delle circoscrizioni; le relazioni con le autorità di
pubblica sicurezza e le forze di polizia nazionali;
• vecchie e nuove dipendenze: stili e luoghi di consumo;
• le diversità etniche e religiose e la convivenza nella diversità.