"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine
all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali
e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non
disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia
di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la
razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo
recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il
conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita'
connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti,
quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al
credito, di polizia amministrativa, nonche' l'adozione di provvedimenti
contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali
esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o
ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni
altra attivita' di esecuzione e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e
dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle
norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo,
determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente
a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi
stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a
quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai
comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni,
nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine
di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione
demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,
entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo
nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi'
appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle
funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse
umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei
compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta
con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano
luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre
1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi
dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
Art. 4.
Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti
locali con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere
di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5.
Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente
un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e
il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne
possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.
Art. 6.
Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal
presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono
esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il
territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello
svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente
verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione
dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui
agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 7.
Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti
locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo,
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha
altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal
presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i
provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse
erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al
comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di
programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la
legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate,
nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la
compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento
delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente
decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti
conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli
utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima
del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale
nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e
delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio
pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di
trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al
personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione
retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento
del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale
di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite
incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del
presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi
previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti
dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati
altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni
ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo
decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre
l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote
di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla
concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con
decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i
criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti
di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal
presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema
dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei
Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la
regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di
segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che
indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente
del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
Art. 8.
Regime fiscale del trasferimento dei beni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i
beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita
trascrizione dei beni immobili che dovra' avvenire con esenzione per gli enti
interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.
Art. 9.
Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche'
degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del
presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro
accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con
i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto
legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o
riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Art. 10.
Regioni a statuto speciale
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal
presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli
enti locali, nonche', nei casi espressamente previsti, alle autonomie
funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo
economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici
da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia
"agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e
risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria
alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto
strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti.
Capo II
Artigianato
Art. 12
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", cosi' come
definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla
erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di
qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Art. 13.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le
funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di
qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali
di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la
regione interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati
tecnici regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali
casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puņ avvalersi dei comitati
tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La
composizione dei comitati tecnici regionali puņ essere modificata dalla
Conferenza unificata.
Art. 14.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non
riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
Art. 15.
Agevolazioni alle imprese artigiane
1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo
quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni
statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse
stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni
stesse per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di
agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.
Art. 16.
Abrogazioni
1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi,
gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del
medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse
le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed
agli esercenti industrie od arti affini".
3. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono,
inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.
4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Capo III
Industria
Art. 17.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono
qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati,
di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative
alle attivita' artigianali ed alle altre attivita' produttive di spettanza
regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni
altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e scambio di
servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con esclusione comunque
delle attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita'
concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
Art. 18.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20
del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la
conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli
utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di
incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e
l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di
tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi
dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le
funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di
armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;
la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni
commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo
impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di
utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche'
le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti
dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e
per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di
qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni
relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione
degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito
agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici
di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero
in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di
attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del
settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli
operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi,
benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le
aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n.
46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza
unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di
garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati
alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la
determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al
contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo
di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno,
dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il
coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite
dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi
strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per
l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialita'
giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la
disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle
attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui
al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera
p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni
e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti
all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da
imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di
cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare
internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla
legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia
nazionale dalla legislazione vigente.
Art. 19.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non
riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese
anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r),
s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle
inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e
medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli settori
industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale,
per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione
delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle
industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali
qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini
della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti
responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative
delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali
con gli enti locali secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1,
lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa)
del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r),
s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di
qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le
medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme
stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a
funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della
Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche
eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale
previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte
dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla
produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni,
ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo
svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine
di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi
dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali
la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti
atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di
effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo
procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi,
ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da
attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del
presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni
statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse
stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni
stesse per i necessari adeguamenti.
Art. 20.
Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese
quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e'
individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del
consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in
materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia'
svolti dagli uffici di cui al comma 1.
Art. 21.
Semplificazioni e liberalizzazioni
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi
impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile
1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350,
come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione,
ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e
operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta
giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 22.
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo
7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito, conformemente
alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il
termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche' il loro
trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7
novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere
comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei
panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di
propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge
22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere
comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio delle seguenti
attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di
impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,
sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio dell'attivita'
relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di
margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a
licenza camerale.
Capo IV
Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attivita' produttive
Art. 23.
Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione
e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo
19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria,
anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e
dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed
alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo
svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita'
delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del
lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli
sportelli unici per le attivita' produttive.
Art. 24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri
enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica
struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a
tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio
informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il
relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale,
ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere
fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle
forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra
gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico
sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art. 25.
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento
di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i
profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai
seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e
individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per
l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita' del progetto
alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio
degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto
ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche' abbia ottenuto la
concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsita' di
alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni
materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui alla
lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il
provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto
contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la
conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si
pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche'
delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati
professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa,
con la presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i termini
stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsabilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con
proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate
delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le
forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche
costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le
modalita' di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove
necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati
nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1
scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia' esistenti, anche
se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione
partecipano gli enti locali interessati.
Art. 27.
Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita'
e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali
nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i
depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di
oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei
rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 25.
Capo V
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
Art. 28.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le
attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma
di energia.
Art. 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale,
nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata
programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di
energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia
prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono
energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con
tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla
realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio
delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del
presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,
nonche' le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso
di agevolazioni per le medesime finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari,
le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili
o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di
protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare,
nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le
funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme
vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti
per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati
statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati
alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le
regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce
obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di
bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini
energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi derivazioni di acqua
pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di
recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per
uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione
interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via
definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione
territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento
finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono
adottati sentita la Conferenza unificata.
Art. 30.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi
comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricita', all'energia
nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi
dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi
dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti
iniziative per le quali risultino gia' formalmente impegnati i fondi. Per quanto
attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991
trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative
ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede
sono vincolanti ai fini dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da
parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti,
nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita' di cui al
comma 1 del presente articolo e per le finalita' della legge 9 gennaio 1991, n.
10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilita' conseguite annualmente ai
sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli
enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita'
di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati
nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli
impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, nei rispettivi territori.
Art. 31.
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto disposto dalle
norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di
controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre
funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di
indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le
seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche
Art. 32.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse
geotermiche" concernono le attivita' di ricerca e di coltivazione dei minerali
solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con
lo svolgimento di tali attivita'.
Art. 33.
Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti
dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con
legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la
raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i
relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni
interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui
all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte
dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con
legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale
che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli
speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del
relativo elenco.
Art. 34.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai
permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e
delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le
esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore
minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su
terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti
minerari ed ai prefetti, nonche' le funzioni di polizia mineraria relative alle
risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii
finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi
di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse
geotermiche, nonche' degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi
dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivita'
minerarie.
4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i
limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti
alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresi' alla
loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera
c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di
concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorita' regionale
competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di
questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei
confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorita' regionale le relazioni
previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla
disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi
del presente articolo.
Art. 35.
Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei
progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le
regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in
materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e
di coltivazione di idrocarburi in mare.
Art. 36.
Abrogazioni
1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del
presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Capo VII
Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
Art. 37.
Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle
piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche'
gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni
interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale
sulle attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e
gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle relazioni
trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per
i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei
consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del
presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di
rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 38.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese
istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di
segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli,
elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la
nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza
Statoregioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o piu'
camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio
camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e
dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla
costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la
Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo
perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i
consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei consigli
camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
Capo VIII
Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
Art. 39.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono
le attivita' non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte
e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralita' di
espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei
settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio"
ricomprendono l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto,
l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita'
di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici esercizi e
le forme speciali di vendita. Si intendono altresi' ricomprese le attivita'
concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore
del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel
settore del commercio.
Art. 40.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma
della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento
delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 41.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di
fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo
40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative
concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni
interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre
nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per
gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane
anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il
riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni
interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente
capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al
comma 2, lettera b).
Art. 42.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375,
dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le
disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione
delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31
maggio 1928, n. 1334.
Capo IX
T u r i s m o
Art. 43.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria
alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o
privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i
contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche
finalita', a favore delle imprese turistiche.
Art. 44.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida
sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori
turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima della sua
definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo e' approvato il predetto documento contenente le linee
guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a)
relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza dello Stato
connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o
interregionali per lo sviluppo del turismo.
Art. 45.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non
riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
Art. 46.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso
il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola
successiva;
b) e' abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.
394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici
di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attivita' di spettacolo
viaggiante.
Capo X
Disposizioni comuni
Art. 47
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente
titolo, e' conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle
politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti
la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche
uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche
merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi,
nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni,
ivi comprese le strutture ricettive.
Art. 48.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie
di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni
organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di
pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli
articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei
prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari,
come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a
favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni
possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Art. 49.
Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle
regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni
tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi
stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con
gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al
credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le
funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari
finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e
finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei
beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo
comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei
provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e
di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati
all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale,
anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria.
Capo XI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 50.
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione
di beni e risorse
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il
Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste
per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30
novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene
stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo
esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture
Art. 51.
O g g e t t o
1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali
di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica",
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo",
"opere pubbliche", "viabilita'", "trasporti" e "protezione civile".
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
Art. 52.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al
sistema delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo
del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il
coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto
territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso
intese nella Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata.
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
Art. 53.
Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le
questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani
territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di
vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Art. 54.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con
particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo
edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il
materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di
elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole
lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del
regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalita' di cui alle leggi
speciali vigenti nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un
intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate
di intesa con la Conferenza unificata.
Art. 55.
Localizzazione di opere di interesse statale
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di
amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa
presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione
interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi
nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente
all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione
procedente e' tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio
sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento
e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art. 56.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non
espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
Art. 57.
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore
1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di
coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.
142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della
protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa
del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche' la definizione
delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le
amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore
conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa
nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente
decreto legislativo.
Art. 58.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa, in
particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il
Ministero dei lavori pubblici.
Sezione III - Edilizia residenziale pubblica
Art. 59.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere generale e
unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli
obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonche' degli
standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati,
all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse
a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati
sulla condizione abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle
locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il
sostegno finanziario al reddito.
Art. 60.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai
sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione
delle modalita' di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei
relativi canoni.
Art. 61.
Disposizioni finanziarie
1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle
annualita' corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia
residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno
autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e
dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la
ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato
dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti
su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui
al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui
al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano
ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 457, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente
decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del
trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di
bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo 59 vengono
determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza
unificata.
Art. 62.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa, in
particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della
Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze,
secondo le modalita' di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero
dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.
Art. 63.
Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza
Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri,
le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni.
Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente
amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il
trasferimento stesso, tenendo conto della necessita' di garantire l'efficacia
delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
Art. 64.
Patrimonio edilizio
1. Con successivo provvedimento legislativo verra' definito l'assetto del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprieta'
degli enti locali.
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri
immobiliari
Art. 65.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione
censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei
redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali
degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e
dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi,
di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali
imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti
topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi
processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per
la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati;
Art. 66.
Funzioni conferite agli enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto
terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del
classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti
sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate
dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
Art. 67.
Organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1
dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di
quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un
apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni
statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al
rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni
geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di
livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le
regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunita' montane,
avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di
contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo
tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono
corrispondenti funzioni a livello centrale.
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora
Art. 68.
F u n z i o n i
1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
Art. 69.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli
relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie
relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e
delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette,
terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza
internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna
e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa
comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualita'
dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e
sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di
tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale,
nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per
interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine
minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna
selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano
modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonche'
quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di
programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni
relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresi' mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza
monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti
di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di vigilanza sull'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la
Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati
previa intesa con la Conferenza Statoregioni.
Art. 70.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali
selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il
ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione
temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di
estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo
quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Art. 71.
Valutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza
dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu' regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le
specifiche categorie di opere, interventi e attivita' attualmente sottoposti a
valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle
regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato e'
subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA,
che provvede alla individuazione dell'autorita' competente nell'ambito del
sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione
tra autorita' competente e soggetto proponente.
Art. 72.
Attivita' a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle
industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti
discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata
concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante
comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della
popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai
fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la
sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione
della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a
seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di
dichiarazione.
Art. 73.
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni
statali
1. Sono altresi' conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del
programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le
seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda
l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con
altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o
convenzione.
3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli
interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del
litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui
all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna
succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone
delle relative risorse finanziarie.
Art. 74.
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le
aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la
popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali
aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di
risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a
rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree
dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7
della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina
regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
Art. 75.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto
legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3,
commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sezione II - Parchi e riserve naturali
Art. 76.
Funzioni soppresse
1. E' soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.
Art. 77.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi
naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle
riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono
operati, sentita la Conferenza unificata.
Art. 78.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non
indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri
stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non
collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti
locali.
Sezione III - Inquinamento delle acque
Art. 79.
Funzioni soppresse
1. Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate
alla potabilizzazione.
Art. 80.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina
dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare
in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti
inquinanti e degli obiettivi minimi di qualita' dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e
l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle
sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalita' tecniche generali, delle condizioni e dei
limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle
attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le
attivita' di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di
misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli
scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la
elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei
piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze
pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze
pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di
risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria
l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi
industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonche' gli interventi operativi per azioni
di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo
della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualita' delle
acque costiere, l'idoneita' alla balneazione nonche' l'idoneita' alla
molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi
nelle acque del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e
aeromobili.
2. Restano altresi' ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla
verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso
dovra' essere verificato d'intesa con la Conferenza Statoregioni, per le
finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti
derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti
soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono
adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella
Conferenza unificata.
Art. 81.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste,
in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla
molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla
persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze
ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e
costiere.
2. Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza della
soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79,
comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani
regionali di risanamento delle acque.
Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
Art. 82.
Funzioni soppresse
1. E' soppresso il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria.
Art. 83.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualita' dell'aria: metodi di analisi,
criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri
per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualita' dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle
emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento,
criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di
adeguamento degli impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni
nell'atmosfera o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu'
restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai
fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonche'
alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle
fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni
inquinanti dei veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle
emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri di
misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa con la
regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti
di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono
esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 84.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e
83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate,
interregionali nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a
limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali
di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa
l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Sezione V - Gestione dei rifiuti
Art. 85.
Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le
funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
nonche' quelli gia' attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative
a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in
disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze
dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di
produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto
legislativo.
Capo IV
Risorse idriche e difesa del suolo
Art. 86.
Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti
locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati
dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento
degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e
idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del
suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terra' conto,
ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al
comma 2, nonche' del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta
degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilita' di accensioni di
mutui.
Art. 87.
Approvazione dei piani di bacino
1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri
attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori
pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.
Art. 88.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e
consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi
volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e
delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di
opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio
delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la
protezione delle acque dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di
bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione
delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle
risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a
rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito
dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti
in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi
diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino
ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua
per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di
riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in
particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e
degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle
acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire
omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il
conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo
e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte
delle regioni delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui
all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della
stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e
costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di
qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire
omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e
dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza
unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che
sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.
Art. 89.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente
indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le
funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi
comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi
opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi
siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di
difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema
idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e
all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora
tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso
d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43,
comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra'
avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto
dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma
1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel
termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi
dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo
Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del
bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente
articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei
casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse
e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da
garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino
idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il
territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche
organizzative, di gestione.
Art. 90.
Attivita' private sostitutive di funzioni amministrative
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione
delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse,
individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica puo' essere sostituita
da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa
tecnica della progettazione e della costruzione.
Art. 91.
Registro italiano dighe - RID
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e
trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela
della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai
concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione
tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi'
consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico
provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa
con la Conferenza Statoregioni, sono definiti l'organizzazione, anche
territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi,
all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
Art. 92.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in
particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e
difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto
legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino
degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo
nonche' all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo
Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformita'
ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono
trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali
competenti in materia.
Capo V
Opere pubbliche
Art. 93.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilita' dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali
dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e
dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere
pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o
internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in
materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia
penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della
realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle
competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure
di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme
tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di
competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi
relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresi', mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite
all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori
pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata.
Art. 94.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e
manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui
all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute
allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente
decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in
seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente
indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a
150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti
di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel
Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 95.
Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e
dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di
cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate
con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane e' delegata
alle citta' metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere
da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da
realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana
interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva
competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di
competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 e' definita in
sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e
composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti
della regione e della citta' metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e
della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Art. 96.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di
opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori
pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate
di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Capo VI
Viabilita'
Art. 97.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di
cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui
all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorita' di intervento nell'ambito del piano
decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di
partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della
legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui
all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui
all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la
predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo,
della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della
legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano
decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in societa' per azioni con sede in Italia aventi per fine
lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di
autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di
cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora
versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28
marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere
progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del
1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di
cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico
sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di
cui all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla
costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui
all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da
societa' concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n.
729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Art. 98.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilita' e alla programmazione,
progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale
nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle
che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati
limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della
sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le
licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in
vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed
educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla
segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di
sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche
mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza
pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze
di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento
delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Consiglio dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade
costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione
dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle
autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione
dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione
delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni
ed alla esposizione della pubblicita'.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione
pluriennale della viabilita' e di programmazione per la gestione e il
miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La
programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le
regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla
Conferenza unificata.
Art. 99.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in
particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione,
manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e
stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al
comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la
funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di
specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e
coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di
progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le
modalita' e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere
di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le
regioni interessate.
Art. 100.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto
legislativo e' ricompreso, in particolare, l'ANAS.
Art. 101.
Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale
1. Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi
dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo,
al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali
leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle
strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti
locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la
riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle
concessioni e alla esposizione della pubblicita' lungo o in vista delle strade
trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo VII
Trasporti
Art. 102.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci
delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei
consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per
l'esecuzione delle revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di
metropolitane e tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto
terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.
Art. 103.
Funzioni affidate a soggetti privati
1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da
parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti
in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma
di validita' viene effettuata con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel
settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei
concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 104.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse
nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e
dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e
inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e
sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse
nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie
di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le
regioni degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e
internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi
sino alla data del 1 gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo,
coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7
della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra
quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro
componenti e unita' tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e
alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e
Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e
progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la
bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere
edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e
fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza
della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unita'
da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato
VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di
interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici
(brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle scuole di formazione
marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione
dei requisiti psicofisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento
dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema
idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle
compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della
cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di
loro duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei veicoli e delle
successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi,
anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3
dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove
di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con
riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia.
Art. 105.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non
espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle
autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle
regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus
destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee
di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli
interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo
regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita'
portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie
di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con esclusione di
quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente
decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da
quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera
nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle
autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori
di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per
l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese
autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel
settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore
di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e
dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale
degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle
distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee
e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali
conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca
marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle
capitanerie di porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita'
portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si
provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di
gara pubblica.
Art. 106.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di
trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, e'
trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle
mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo
104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.
Capo VIII
Protezione civile
Art. 107.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello
stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per
l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e'
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali,
civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati,
dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e
lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di
emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali
ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f)
del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
Art. 108.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e
tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al
punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,
con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche
nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione
civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Art. 109.
Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in
particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il
Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Capo IX
Disposizioni finali
Art. 110.
Riordino dell'ANPA
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti
gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema
nazionale dei controlli in materia ambientale.
Art. 111.
Servizio meteorologico nazionale distribuito
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi
nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico
nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed
amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle
regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio
direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza
paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni
ovvero degli organismi regionali, nonche' del comitato scientifico costituito da
esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del
consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del
servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da un servizio
meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.
Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo I
Tutela della salute
Art. 112.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in
tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze
armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie
dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla
vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i
trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni
nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui
prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi
geneticamente modificati.
Art. 113.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute
umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione,
nonche' al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di
cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del presente decreto
legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e
terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita' dei prodotti di
origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese
le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto
dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti
dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche' gli
alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi
medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Art. 114.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dagli
articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo
Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come
trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
Art. 115.
Ripartizione delle competenze
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.
59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario
nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione
nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria relative ad attivita', strutture, impianti, laboratori,
officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e
prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle
e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione,
cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla
osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o
divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse
nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla
documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attivita' sanitarie ed i
relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i
compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo ne'
disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli
concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e
applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformita' rispetto alla normativa nazionale e comunitaria
di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione,
apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo
preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonche' la
vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona
pratica di laboratorio;
d) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di cui al comma
2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi
dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli
adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorita'
competente, nonche' quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita', devono
restare di competenza degli organi centrali.
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini
e presidi profilattici puo' essere effettuata dall'autorita' statale o da quella
regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche
attraverso gli strumenti informativi di cui all' articolo 118, ai fini della
economicita' nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro
utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2,
3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e
successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in
tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso
decreto, nonche' quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Art. 116.
Pianificazione
1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione
amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni
e' operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui
all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni gia' esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a
composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani
e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla
relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.
Art. 117.
Interventi d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti
territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti
ai sensi del comma 1.
Art. 118.
Attivita' di informazione
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo
Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con
l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), le altre organizzazioni
internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le
competenze statali, nonche' il coordinamento dei Sistemi informativi regionali,
in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e
privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio
centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre
relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti
conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a
comunicare alla competente autorita' statale, con aggiornamento periodico o
comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attivita' svolta,
con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonche' all'insorgenza e
alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni .
2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la
pubblicita' sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione
delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo
Stato.
Art. 119.
Autorizzazioni
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di
medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari
destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso
veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati
chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione scientifica di medicinali e
presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle
caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attivita'
sottoelencate. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per
la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori
medicati, di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione
si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione
di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo
20;
b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per
la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per
mangimi, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione
si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione
di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo
20;
c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia
di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'articolo 8 della legge
15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da
emanarsi ai sensi del citato articolo 20.
Art. 120.
Prestazioni e tariffe
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo
1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di
autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con procedura
centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da
porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalita' per l'erogazione di
prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza
Stato-regioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle
prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma
9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208,
convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo
18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al
personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonche' le forme
convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle
pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima
specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23
ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia
di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri,
nonche' la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario
nazionale.
Art. 121.
Vigilanza su enti
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti
pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi
gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le
funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche
statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attivita'
assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le
attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo
Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in
particolare sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti
zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni, delle attivita'
di alta specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse,
nonche' il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano
ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di
assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti
pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonche' quelle gia' di
competenza delle regioni sulle attivita' di servizio rese dalle articolazioni
periferiche degli enti nazionali.
Art. 122.
Vigilanza sui fondi integrativi
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e
gestiti a livello ultraregionale.
2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti
a livello regionale o infraregionale.
Art. 123.
Contenzioso
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la
corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresi' salve le funzioni della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221, nonche' le funzioni contenziose della Commissione medica
d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo, di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.
566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico
legale del Ministero della sanita' nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali
in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di
riconoscimento di infermita' da causa di servizio.
Art. 124.
Professioni sanitarie
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attivita' libero-professionali e delle relative
incompatibilita', ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle
professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle
professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette,
conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge
8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la
relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse
di studio e la determinazione dei requisiti di idoneita' delle strutture ove
viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi
all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere,
nonche' al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
2. E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato
all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale
ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per
l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735,
e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761.
Art. 125.
Ricerca scientifica
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca
scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo
1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici,
dispositivi medici, nonche' la protezione e tutela degli animali impiegati a
fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
Art. 126.
Profilassi internazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di
apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni
amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare
riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari
delle popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari infracomunitari e di
frontiera.
Art. 127.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore
di sanita', dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.
Capo II
Servizi sociali
Art. 128.
Oggetto e definizioni
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono
tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
Art. 129.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate
allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli
interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali
in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali,
nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati
concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio
dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo
133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti
con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche
sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla
normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti
per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al
periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla
concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza
temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e
privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali
e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il
coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei
rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti
in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di
polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi
civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici
economici di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo
sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza
unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma
1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 130.
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e
indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili e'
trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli
invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di
integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione
di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per
tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo
11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed
esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a
decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione
passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze
concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente
a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso ricorso
amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale,
ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Art. 131.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi
dell'articolo 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le
esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di erogazione dei
servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di
realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle
province.
Art. 132.
Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni
ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In
particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le
funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del
presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento
alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento
operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi
sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
Art. 133.
Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' denominato
"Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali
destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione
di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo
nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale
per le politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono
inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281".
Art. 134.
Soppressione delle strutture ministeriali
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e'
soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono
riordinati, con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali,
gestioni contabili.
Capo III
Istruzione scolastica
Art. 135.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione
amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti
alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Art. 136.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione
amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei
compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di
istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'attivita' di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed
organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla
base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le
correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli
obiettivi determinati dalle autorita' preposte al governo del servizio, di tutte
le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore
andamento.
Art. 137.
Competenze dello Stato
1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i
parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della
Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le
funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto
legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi
alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza
pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti
da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Art. 138.
Deleghe alle regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate
alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di
risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla
lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali
interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento
dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai
conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori
per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica,
all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni
culturali straniere in Italia.
Art. 139.
Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai
sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in
relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa
con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento,
sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e le province,
ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano,
anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita'
in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di
educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle province, ad
eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui
risoluzione e' conferita ai comuni.
Capo IV
Formazione professionale
Art. 140.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in
materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la
formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita
regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24
giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 141.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale"
si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la
formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla
riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza
prevalentemente operativa, per qualsiasi attivita' di lavoro e per qualsiasi
finalita', compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel
cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione
continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di
attivita' produttive. Detti interventi riguardano tutte le attivita' formative
volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o
di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro.
Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di
diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se
non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o
comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali
titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la
vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si
identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla
base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma
dell'articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo
144, comma 2.
Art. 142.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti
a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea in materia di formazione professionale, nonche' gli interventi
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita' strumentali di
acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine
anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa
la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita'
di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che
gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia
di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni
formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per
l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in
programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di
sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale
dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di
cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato
militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del
presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni
esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi'
dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della
formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa
dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla
lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo
stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base
di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di
formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine
agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e
di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Art. 143.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate
dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia
"formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato
dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli
interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del
lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa
trasferite in materia di formazione professionale.
Art. 144.
Trasferimenti alle regioni
1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118,
comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di
formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici
del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti
professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi
compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il
finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di
qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da
emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono
individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui
all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia
della prosecuzione negli studi degli alunni gia' iscritti nell'anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad
essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni
scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Art. 145.
Modalita' per il trasferimento di beni, risorse e personale
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi
1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a
trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito
dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal
Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie,
strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni
e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente
decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario
degli istituti professionali di cui all'articolo 144 e' trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.
Art. 146.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del
decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede
con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture
ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Art. 147.
Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.
10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Capo V
Beni e attivita' culturali
Art. 148.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico,
monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli
altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta' cosi'
individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza
significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere, conservare e proteggere i
beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di risorse
umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali,
concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le condizioni di
conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la
fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni
della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere le attivita'
culturali.
Art. 149.
Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni
culturali la cui disciplina generale e' contenuta nella legge 1 giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita' di
conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico
e vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti,
anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrita' e
la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse
storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche
archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti
degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle
necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui
lo Stato abbia la disponibilita' in forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di
notevole interesse storico, nonche' le competenze in materia di consultabilita'
dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre
leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente
decreto legislativo.
4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992
del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attivita' dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente
dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio
del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la
raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione
professionale operanti nel settore dei beni culturali nonche' la determinazione
dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del
personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle universita';
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie
comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire
l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione
dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie
comuni da seguire nell'attivita' tecnico-scientifica di restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini
dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente
articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato
puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la
relativa facolta'.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di
beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312.
Art. 150.
La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti
territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi
dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri
beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali
essa e' trasferita, secondo il principio di sussidiarieta', alle regioni, alle
province o ai comuni.
2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o
da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei
musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di
elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i
compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo
esercizio delle attivita' concernenti:
a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi
aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrita' dei beni, lo sviluppo delle
raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalita'
di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento
alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni
culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonche'
all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni,
province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i
criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio
delle attivita' trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di
fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi.
Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e
l'ente locale cui e' trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori
attivita' da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al
funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui
gestione e' stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al
comma 2, la commissione paritetica puo' essere ricostituita, su iniziativa del
Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro
due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i
propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro
un anno dalla ricostituzione.
1. Le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche
pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per
i beni culturali e ambientali stipula con le universita' apposita convenzione,
sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio
bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
Art. 152.
La valorizzazione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito,
la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed
enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere
forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a
quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le
attivita' concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza,
integrita' e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza
anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in
collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni
o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione
fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e
organi competenti per il turismo.
Art. 153.
La promozione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio
ambito, alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di
norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato,
regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del
presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere
forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a
quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attivita'
concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante ausili
finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle
attivita' culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse aree
territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle
attivita' culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla
formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno
note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.
Art. 154.
Commissione per i beni e le attivita' culturali
1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e
le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno
dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i
dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal
Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali
e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e
possono essere confermati.
Art. 155.
Funzioni della commissione
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di
quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e
annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel
territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti
locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in
ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Capo VI
Spettacolo
Art. 156.
Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita' teatrali,
musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la
progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e
delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di
danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita'
reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della
formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria
visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni
concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con
gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza
e del cinema nelle scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore
della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21
aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema,
fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza
delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo
obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale,
musicale e di danza, favorendone l'insediamento in localita' che ne sono
sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul
territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente
articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza
nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro
greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il
dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza
e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Capo VII
S p o r t
Art. 157.
Competenze in materia di sport
1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito
con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni,
e' trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti
dall'autorita' di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di governo competente con
le modalita' di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16
febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito
sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche
garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
Titolo V
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime
autorizzatorio
Art. 158.
O g g e t t o
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di
polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da
queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega,
ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia
amministrativa.
Art. 159.
Definizioni
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa
regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi
che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento
di attivita' relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze,
anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o
messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e
sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15
marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al
mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e
civile convivenza nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle
istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
Art. 160
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3
dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al
predetto comma 4 del medesimo articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta
disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, le forze di polizia.
Art. 161.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalita' e le
regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite,
salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.
Art. 162.
Trasferimenti alle regioni
1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione
per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade
ordinarie di interesse di piu' province, nell'ambito della medesima
circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e' tempestivamente informata l'autorita'
di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle leggi
regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle
materie alla stessa riservate.
Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali
sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le
seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da
taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56
del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle
esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare
alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui
all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
ad esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici
incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo
accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione
tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente
comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore
o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di
cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province
le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori
dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui
all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza
sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965,
n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed
esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al
comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 164.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla legge
medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione
preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto
e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in
ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli
stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in
materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1,
numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo
restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti
adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e
commercio di pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo
restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica
sicurezza.
2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai
numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e
teatrali" sono abrogate.