LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul
volontariato.
(G.U. n.196 del 22 agosto 1991)
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile, e culturale individuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché
i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Art. 3.
Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l’attività
di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali volontarie e gratuite dei
propri aderenti.2. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere
espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì
stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediate strutture
proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5.
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a contributi degli aderenti;
b contributi di privati;
c contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d contributi di organismi internazionali;
e donazioni e lasciti testamentari;
f rimborsi derivanti da convenzioni;
g entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte
nei registri di cui all’art. 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento
della propria attività. Possono inoltre, in
deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni, e con
beneficio d’inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dagli accordi,
dall’atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti
ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni
del codice civile.
Art. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome.1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni
di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e
8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all’art.
3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti.
4. Le Regioni e le Provincie autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di
volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le Regioni e le Provincie autonome dispongono la cancellazione dal
registro con provvedimento motivato.5. Contro il provvedimento di diniego
dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all’Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto all’art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate
di cui all’art. 5, comma 1 con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7.
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni , le province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri
di cui all’art. 6 che dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza
delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’art. 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3,
costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall’imposta di bollo e di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’art.
3, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le
donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti daogni imposta a
carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente ai fini suindicati.
3. All’art. 17 delle legge 29 dicembre 1990 n. 408 come modificato dall’art. 1
della legge 25 marzo 1991 n. 102
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in
base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi
registri. A tal fine in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del
comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità
delle predette erogazioni, ai sensi degli art. 10, 65, e 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire due milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella
misura del 50 per cento della somma erogata
entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di
lire 100 milioni».
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale
sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione
di volontariato. I criteri relativi al concetto
di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali.
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Art. 9.
Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6
si applicano le disposizioni di cui all’art.
20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, come sostituito dall’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10
Norme regionali e delle Provincie autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di
organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
a le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto
dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le regioni e le
provincie autonome;
b le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all’art. 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 6;
e le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all’art. 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art. 11.
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’art. 6,
si applicano le disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni.
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Periodo così sostituito dall’art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.Art. 12.
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, è istituito
l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli
affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di
volontariato operanti in almeno sei regioni,
da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che
si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività
da esse svolte;b promuovere ricerche e studi in Italia ed all’estero;
c fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori di competenza della
presente legge;
f pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi.
h pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1.
Art. 13.
Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non
contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al
comma 2 dell’art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del
volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno
finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge-quadro
sulle organizzazioni di
volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8
sono valutate complessivamente in lire
1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onore si fa
fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente
l’accantonamento: «Legge quadro sulle
organizzazioni di volontariato».
Art. 15.
Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12,
venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all’art. 1
del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’art.
35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni.3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro
una anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 17.
Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cui all’art. 6 , per poter espletare attività
di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di
orario di lavoro o delle turnazionipreviste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell’ambito del comune di
abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni
di volontariato riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza».