NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME
REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL
VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Bollettino Ufficiale n. 37 del 22 febbraio 2005
INDICE
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione
Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
Art. 5 - Attività di controllo
Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 9 - Contributi
Art. 10 - Spazi ed attrezzature
Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia
Art. 12 - Servizi informativi
Art. 13 - Rapporti convenzionali
Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni
Art. 15 - Principio di sussidiarietà
Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio
Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio
Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione
Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato
Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 23 - Comitati paritetici provinciali
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze
legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge
riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto
della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del
Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4
dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina
i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato,
nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri
provinciali delle organizzazioni stesse.
Art. 2
Registri delle organizzazioni di volontariato
1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle
organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione
necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991
e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla
presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza
regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva
di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non
aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e
collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente
iscritte.
Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri
provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia,
liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia
la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata
disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello
statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati
sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative
nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli
aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della
struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere
i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro
obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge
è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9
dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale
incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della
presente legge.
Art. 4
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale
sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti
disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto
di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio
atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per
eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale
e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e
trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma
6, della legge n. 266 del 1991.
Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per
l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare,
e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle
attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in
particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il
radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse
usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di
riferimento.
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di
controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure
stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e
previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
Art. 6
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture ed
ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei
settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste
siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti
stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il
servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza
del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale
della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante
l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle
attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e
riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare
l'attività del volontario.
Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei
registri provinciali:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei
settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio
ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle
materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche
pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce
l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli
strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e
dell'Unione Europea.
Art. 8
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla
presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto
previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi
di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge
medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione
dei volontari aderenti.
Art. 9
Contributi
1. La Regioneeroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti
dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti
alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione
dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai
giovani.
2. La Giuntaregionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la
presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione,
erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da
concedere ai soggetti beneficiari.
Art. 10
Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10
aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni
iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità
giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo
gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle
organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a
restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il
normale deperimento d'uso.
Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di
volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente
destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.
2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla
sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in
deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici
vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un
interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
(Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato
iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 12
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle
attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di
servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire
l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici,
comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.
Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di
prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la
natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni,
nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a
tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri ed operanti nel
settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle
organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri
aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo
svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge
n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a
rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri
relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese
generali di funzionamento delle organizzazioni.
Art. 14
Criteri di priorità per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare
convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi
nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a
criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle
organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed
al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo
svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui
deve essere svolta l'attività;
e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle
organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad
emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente
dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o
richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di
pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare
convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato
grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di
volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo
118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e
sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle
stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre
organizzazioni di volontariato anche non iscritte.
Art. 16
Centri di servizio per il volontariato
1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di
servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale
per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono
gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge
n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve
avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei
progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio
provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di
organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in
accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti
approvati dal competente organo del soggetto gestore.
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al
Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione
illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e
contabile.
5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente
articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto
con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e
tramite risorse autonomamente reperite.
6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli
spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di
contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di
volontariato.
7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di
servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio
nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono
essere in maggioranza iscritte nei registri.
8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei
soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli
organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti
nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di
rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla
Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai
Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti
dagli Enti locali.
Art. 17
Compiti e attività dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di
volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a
favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei
registri. In particolare:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della
solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il
rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la
progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di
informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di
volontariato sul territorio regionale;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di
volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del
settore a livello comunitario e internazionale;
e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di
volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle
politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle
organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con
altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni
del territorio e del volontariato.
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i
diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo
prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di
competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel
rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva
l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema
integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi
regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente
individuate dalle organizzazioni di volontariato.
4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza
al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato
nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20
ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre
1999, n. 38) e della protezione civile.
Art. 18
Controlli sui Centri di servizio
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie
funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla
gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si
può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed
esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri
di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1,
il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle
organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme
dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle
norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con
provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo
2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni
di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate
qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in
relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette
associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con
la presente legge.
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione,
limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito
invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione
del Centro di servizio.
Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del
Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo
Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali,
designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20
della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui
all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.
Art. 20
Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui
all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la Conferenza
regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche
di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli
provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza
del Comitato di gestione.
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende
sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina
del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di
volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del
Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei
Centri di servizio sulle attività svolte.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti
nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori
provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della
rotazione.
Art. 21
Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti
locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla Presidenza
della Conferenza Regione-Autonomie locali di convocare tra le due Conferenze,
nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito,
approfondimento, confronto, verifica e proposta.
Art. 22
Osservatorio regionale del volontariato
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale
della Conferenza regionale del Terzo settore.
2. La Giuntaregionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore,
con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati,
documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le
organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della
promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;
d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di
verifica in materia di volontariato;
e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali
di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e
suggerimenti per la loro attività;
f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione
delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di
cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.
Art. 23
Comitati paritetici provinciali
1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da
rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte
e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano
inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che
contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse
appartenenze territoriali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e
confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di
impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano
le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio
provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di
intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettera f).
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo
del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e
relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione
provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase
transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun
soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto
all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1,
le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite
dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle
norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data
dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in
vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della
scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta
salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del
Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con
il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.
Art. 26
Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37
1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.