NORME IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 dell' 8 febbraio 2005 ù
Il Consiglio regionale ha
approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Principi, oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio
delle
attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ,
alla disciplina e al
riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità
prioritaria della
propria azione la sicurezza territoriale. (1)
2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione,
le Province, i
Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di
cui alla
legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in
materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica o
privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel
territorio regionale
compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto
riguarda le
Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma
secondo, lettera
g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività
previste dalla
presente legge avvengono previa intesa. (1)
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione
civile che
persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini,
la tutela
dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili
e produttivi dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. (1)
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di
integrazione dei diversi
livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di
coordinamento con le
competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego
del
volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti
locali, promuove lo
sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone
l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di
protezione civile di
competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di
unicità
dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della
Regione EmiliaRomagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia
regionale opera in stretto
raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza
territoriale oltre
che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti
sul territorio
regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
sull'attuazione dei
programmi di attività dell'Agenzia regionale.
Art. 2 (2)
Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di
protezione civile tra i diversi
livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di
sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate,
gli eventi si
distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati
a livello
locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo
ente ed
amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione
richiedono
l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi
periferici statali, di
più enti ed amministrazioni a carattere locale; c) eventi calamitosi di origine
naturale o connessi con le attività umane che, per intensità
ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi
della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile).
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le
competenze di cui al
comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi
elencati, si
preveda che si determini una situazione di crisi.
Art. 3
Attività del sistema regionale di protezione civile
1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul
territorio
regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di
protezione
civile;
b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle
procedure per
la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative
preposti, nonché
delle risorse umane e strumentali necessarie;
c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori
istituzionalmente
impegnati in compiti di protezione civile;
d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile
nonché della
popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e
sorveglianza del
territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare
ogni forma di
prima assistenza;
g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni
e delle
infrastrutture danneggiati;
2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita;
3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini
di protezione
civile.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione
civile non conferite
ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.(1)
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio
territorio, conforma
le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal
titolo II della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Università),
nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli
organismi di diritto
pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel
territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la
partecipazione delle
componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di
protezione civile al di
fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione
con le altre
Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse,
in armonia con
gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli
Enti locali, anche
attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi
contributi e la
cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti
delle risorse
disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro
concessione, criteri
preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle
Comunità montane,
dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge
regionale n. 11
del 2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per
ottimizzare il raccordo
funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale,
provinciale e comunale
ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti
territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna
provincia, un'apposita sede
idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui
costituzione
concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha
anche sede
il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile di cui
all'articolo 17, comma 5;
b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di
strutture idonee ad
ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.
Art. 5
Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di
cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti
locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione,
previsione e gestione dei
rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse
attribuite dalla legge
n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e provvedono in
particolare:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
interessanti la
protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità
montane e
dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia
regionale ai
fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma
regionale di
previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la
preparazione e la
gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e
prevenzione di
protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per
l'analisi dei rischi
alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione
territoriale;
c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali e
sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo
territorialmente
competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli
interventi
degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e
strumentali
necessarie e disponibili;
d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a
rischio di
incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di
sicurezza di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate
sostanze pericolose), così come disposto all'articolo 10 della legge regionale
17 dicembre
2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con
determinate sostanze pericolose);
e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi
di cui
all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma
del sistema
regionale e locale);
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di
protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi
secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e
prevenzione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,
con l'adozione
dei connessi provvedimenti amministrativi;
i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle
organizzazioni di
volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo,
secondo quanto
stabilito all'articolo 16;
k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto
all'articolo 7 e agli
altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di
rappresentanti
delle autonomie locali;
l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a
finanziamento
del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge
finanziaria 2001);
m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e
competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di
protezione civile, la
composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna
Provincia nel quadro
della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 13,
comma 2, della legge n. 225 del 1992
Art. 6
Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di
cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 , esercitano le funzioni e i compiti amministrativi
ad essi
attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998
e
provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle
leggi regionali n.
11 del 2001 e n. 6 del 2004:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
interessanti la
protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con
le Comunità
montane;
b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali,
dei piani comunali
o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro,
l'approntamento di
aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per
l'elaborazione dei
piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia
regionale;
c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di
protezione civile, dei
servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da
attivare in caso di
eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui
alla lettera b);
d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi
presenti sul
proprio territorio;
e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita
da eventi
calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo,
sul proprio
territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di
protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
l'attivazione degli interventi
urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il
Sindaco provvede
alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione
colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della
Provincia e al
Presidente della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane assicurano in particolare
a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative
all'attuazione degli
interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di
emergenza di
competenza dei diversi livelli istituzionali;
b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e
sulla base degli
indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una
apposita
struttura di protezione civile.
Art. 7
Comitato regionale di protezione civile
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle
di altri enti,
amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è
istituito, in
attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992 , il Comitato
regionale di
protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di
protezione civile. Il
Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega,
dall'Assessore
competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori
delegati
competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti
preposti agli uffici
territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a
partecipare alle riunioni
del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare
alle riunioni del
Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti
posti all'ordine
del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti
appartenenti alla comunità
scientifica. 3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale
in ordine al programma e ai
piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.
Art. 8
Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), che
colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro
natura ed
estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione,
anche per
assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta
regionale decreta, in
forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del
decreto legislativo
n. 112 del 1998 , lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed
estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio
regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al
perdurare dello
stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,
l'Assessore competente:
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle
attribuzioni
spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle
disposizioni
regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e
dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai
Sindaci ed alle
altre Autorità di protezione civile;
b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento
istituzionale delle
attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di
indirizzo, obiettivi e
programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e
strumentali
necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo
9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale
per intensità ed
estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 225 del
1992 , assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del
competente organo
statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì
alle intese di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 , dandone tempestiva
informazione
alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione
di cui al
comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle
strutture
organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con
gli Enti locali e
con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso
alle popolazioni
colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente
della Giunta
regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma
2, nel
quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di
emergenza.
Art. 9
Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del
territorio regionale colpite
dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la
Giunta regionale,
sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo
8, può disporre nei
limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche
in anticipazione di
stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino,
in condizioni di
sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico danneggiate
e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla
concessione di
eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi
predetti.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il
Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale,
assumendone la
presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai
rappresentanti degli Enti
locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di
tali comitati,
appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto
raccordo e
collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e
le strutture
tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura
regionale e
soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato
d'attuazione di
tutti i piani in corso di realizzazione.
Art. 10
Interventi indifferibili ed urgenti 1. Al verificarsi o nell'imminenza di una
situazione di pericolo, anche in assenza della
dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che
renda necessari
specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore
dell'Agenzia regionale adotta
tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di
spesa nei limiti
delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò
specificamente destinati,
nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori
fondi a carico del
bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della
Giunta regionale o,
per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta
regionale
entro i successivi trenta giorni.
Art. 11
Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il
Comitato regionale di
cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi.
Il programma
censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e
di sicurezza incidenti
sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli
Enti locali
territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle
leggi vigenti e
contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio
esistenti nel territorio
regionale. Il programma ha validità quinquennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività
istruttoria del
programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione
civile,
recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni
generatori delle
condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure
previsionali di
valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e
di progetti
d'intervento ai fini di protezione civile;
b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati
all'applicazione di procedure e
metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di
monitoraggio
delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale
comprendente
anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la
comunicazione e la
trasmissione di informazioni e dati;
d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e
degli
operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché
delle attività di
informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
Art. 12
Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7,
approva gli indirizzi
per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o
intercomunali, nonché le
disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da
parte delle
strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo
regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a
livello tecnico
dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra
tutti i soggetti
preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel
caso si verifichi
l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono
altresì le
necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani
provinciali, i
piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i
piani di
emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 , nonché ogni altro
strumento di
pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed
il piano regionale
hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed
integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al
Consiglio
regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per: a)
favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni
dirette a
fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e
degli altri organismi
pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b);
c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli
eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 13
Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato
regionale di cui
all'articolo 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21
novembre 2000, n.
353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui
ai successivi
commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000
, contiene,
tra l'altro:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo,
delle azioni vietate
che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle
aree e nei
periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno
essere
autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la
prescrizione delle
necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo
forestale dello
Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni
dei divieti di cui
alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6
e 7, della
legge n. 353 del 2000 ;
b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una
effettiva
educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in
merito alle cause che
determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in
situazioni di
pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi
per la
manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di
approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e
manutenzione
del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali
della legge n.
353 del 2000 , definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia
forestale;
e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di
intesa con gli
Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello
Stato-Coordinamento
regionale;
f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun
Comune, dei
dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e
sottoposti a
vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 .
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la
dichiarazione e le
modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei
periodi anche
diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge
regionale n. 3 del
1999.
CAPO II
Rete operativa di protezione civile
SEZIONE I
Strumenti e strutture operative
Art. 14
Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle
funzioni
amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di
competenza
della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative
regionali
competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero,
emergenza sanitaria e
sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie
di interesse
comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come
previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione
del
programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente
legge, si avvale
altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del
supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f)
della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio
regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui
all'articolo 17, comma
7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della
protezione
civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di
protezione civile
di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla
tipologia di
rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante
convenzioni alle
quali partecipano anche le Province.
Art. 15
Convenzioni e contributi
1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 14, commi 1
e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la
pronta disponibilità
di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato
da impiegare in
situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta
regionale può
disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per
l'acquisto di
attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e
l'allestimento di strutture a
favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di
protezione civile.
Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono
essere dati a titolo
gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile
regionale,
strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
Art. 16
Formazione e informazione in materia di protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente,
interventi e corsi
per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati
istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle
organizzazioni di
volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la
loro durata e
tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel
rispetto dei principi
della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato
regionale di cui
all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro),
programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere
un'adeguata
cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi
presenti sul
territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e
misure di
autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la
promozione di
attività educative nelle scuole;
b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una
logica di
sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione
professionale
accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e
strutture
operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di
protezione civile, sulla
base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda
la Regione,
dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.
SEZIONE II
Volontariato di protezione civile
Art. 17
Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile 1. La Regione
disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2
settembre 1996,
n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Leggequadro
sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le
funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del
1998 in ordine
agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione
civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di
protezione civile
ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi
comunali di
protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e
gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e
all'impiego
del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso
con
l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività
di protezione
civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del
volontariato di
protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è
disposto e coordinato
dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture
organizzative
delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale,
nonché, previa
intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello
Stato e delle Regioni
interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale
delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego
del
volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto
presso l'Agenzia
regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le
organizzazioni di
volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati,
operanti,
anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte
nel registro
regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale
n. 37 del 1996.
L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle
Province, ai sensi di
quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Regione, sentito il
Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26
(Interventi per la
promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il
Comitato regionale
di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e
la cancellazione
delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7,
nonché alle
modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni
con
dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura
dell'Agenzia
regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di
protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle
spese nonché alle
condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli
organi del
Comitato di cui all'articolo 19.
Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di
protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può
disporre nei limiti
delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le
seguenti misure, per la cui
attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di
volontariato
iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e
alle spese di
gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle
organizzazioni stesse,
nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti,
eventualmente anche
in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed
attività di
protezione civile regolarmente autorizzati. 2. La Regione con il regolamento di
cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le
priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro,
dell'equivalente degli
emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle
organizzazioni di
volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per
la durata
prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 :
a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di
cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b);
b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di
emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui
al comma 1, le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno
giornaliero,
nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17,
comma 8, e di quanto
previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del
1992 .
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri
a carico della
Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1
in caso di eventi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e
può essere
disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente
interessati dagli
eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini
dell'ammissibilità ai benefici di
cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere
all'adozione di
misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale
di cui all'articolo
17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della
protezione civile,
contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività
di protezione civile,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 19
Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle
organizzazioni iscritte
nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle
politiche regionali di
promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di
coordinamento del
volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di
volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti
specifici e la
composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei
relativi organi.
La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.
TITOLO III
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE E NORME FINANZIARIE
CAPO I
Agenzia regionale di protezione civile
Art. 20 (4)
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, della
legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali
formulati dalla
Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando
le altre
funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza
territoriale, alla gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di
protezione civile ad essa
demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può
impartire direttive
specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi
e di emergenza di
cui all'articolo 8.
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto
pubblico, in
conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della
legge
regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa,
amministrativa e
contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:
a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente
legge, di
competenza degli organi della Regione;
b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche
regionali
competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di
cui
all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;
c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la
preparazione e la gestione
delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi
contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità
ai criteri di massima
formulati a livello nazionale;
d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale
competente in
materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;
e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione
civile di cui all'articolo
9;
f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi
attesi sulla base
di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con
tutte le altre
strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; (3)
g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e
all'addestramento
del volontariato di protezione civile;
h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e
da altri enti
pubblici.
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e),
l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali
competenti nonché
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi
conoscitivi
disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove
non disponibili
all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica
della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di
cui all'articolo
23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica
pubblici o privati,
nonché di liberi professionisti.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra
l'Agenzia regionale e
le Direzioni generali.
Art. 21
Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori.
2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati
di professionalità,
capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base
dei risultati e
delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne
all'Amministrazione, in
possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi
di
responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche
o private.
4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dalla Regione con
contratto di lavoro
subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento
economico è
stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere
motivatamente integrato
dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della
Regione. Nell'ipotesi
di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori
ruolo del
dirigente fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso
sono attribuiti i
poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il
Direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad
assicurare il
funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il
conto
consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale
per
l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio
dell'Agenzia
regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono
trasmessi, per
l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità
previsionali di base del
bilancio di previsione;
b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione
consiliare il
piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla
medesima
formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie
assegnate
all'Agenzia regionale;
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia
regionale per
fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e
alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua
delega, dall'Assessore
competente;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività
dell'Agenzia regionale.
7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre
membri, iscritti nel
registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il
Collegio dura in
carica quattro anni.
8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti
dell'Agenzia regionale,
comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e
alla Giunta
regionale.
9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che
la trasmette
alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della
gestione
finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai
principi contabili del
bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla
Giunta
regionale.
Art. 22
Personale dell'Agenzia regionale
1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si
provvede
mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia
regionale. Le
modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e di
contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite
massimo di spesa
relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle
professionalità necessarie,
può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla
dotazione di
personale del Servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 -
adeguandone in modo
corrispondente il tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui
all'articolo 21,
comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di
emergenza, può
stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato
e
continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle
procedure di
gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma,
l'Agenzia
regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di
incarichi di
responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la
disciplina prevista dalla
legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
Art. 23 (2)
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per
la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle
attività necessarie a
fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il
concorso tecnico
regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è
istituito il Comitato
operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è
nominato
dalla Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di
Ravenna;
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di
protezione
civile di cui all'articolo 19;
f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del
suolo e della
costa, geologico-sismica e forestale;
g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità
pubblica e dal
Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi
ospedalieri;
i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica. 2. La Giunta
regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM,
prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione
alla tipologia degli
eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti
in
rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in
volta interessati.
3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione
regionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di
esperti
appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e
nazionali.
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi
con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in
materia di previsione e
prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio
regionale. La
Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore
dell'Agenzia
regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f)
e g) e da 3 a 5
esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più
significative e
frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le
condizioni per il
conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi
componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della
Regione, il Centro
operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai
compiti della Sala
Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e
informazioni
finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione
civile, la Regione
promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di
un
programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di
una frequenza
radio regionale dedicata.
CAPO II
Disposizioni finanziarie
Art. 24
Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale(1)
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale
sulla base
del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad
eventi in
conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di
crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla
Regione in materia di
protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in
conseguenza dei quali
viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato
di emergenza
nel territorio regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138,
comma 16, della
legge n. 388 del 2000 ;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il
cofinanziamento di
progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di
apposite unità
previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno
dotate della
necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge
regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione
delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di
approvazione
della legge annuale di bilancio.
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili
secondo i criteri della
contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di
riferimento del sistema
contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia
regionale redige il
bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da
adottarsi entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da
adottarsi entro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 6. L'Agenzia
regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della
convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono
disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di
esercizio e le modalità
di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì,
anche in deroga
alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico,
le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di
crisi e di
emergenza potenziali o in atto.
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi
al bilancio
dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei
revisori dei conti e
ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento
dei suoi compiti
istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole
nel corso
dell'anno.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norme transitorie
1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e
fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle
previgenti leggi
regionali, ancorché abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8,
resta ferma
l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale n. 26 del
1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in
quanto
compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle
associazioni di
volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.
3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del
personale
dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi
dell'articolo 21, comma
6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal
Direttore
dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti
gli effetti,
l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione
civile.
Art. 26
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina
delle attività
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile);
b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e
l'impiego del
volontariato nella protezione civile).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione
Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
[1]
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata
sulla G.U. dell'11
ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del
presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
ricorso n. 43, notificato
il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento
agli artt. 117, primo e
terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.
[2]
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata
sulla G.U. dell'11
ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del
presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
ricorso n. 43, notificato
il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento
agli artt. 117, primo e
terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.
[3]
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata
sulla G.U. dell'11
ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale della
presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13
aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e
terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.
[4]
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata
sulla G.U. dell'11
ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di
legittimità
costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con il ricorso
n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile
2005, in riferimento agli
artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della
Costituzione.