DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA
Bollettino Ufficiale n. 182 del 5 dicembre 2003 INDICE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
CAPO II - PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia
amministrativa
Art. 4 - Politiche e interventi regionali
Art. 5 - Interventi di rilievo locale
Art. 6 - Interventi di rilievo regionale
Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati"
Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
Art. 9 - Referenti per la sicurezza
Art. 10 - Istituti di vigilanza privata
CAPO III - POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
Art. 12 - Funzioni della Regione
Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale
Art. 14 - Corpo di polizia locale
Art. 15 - Contributi regionali
Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale
Art 18 - Formazione della polizia locale
Art. 19 - Segni distintivi
CAPO IV - NORME FINANZIARIE
Art. 20 - Copertura finanziaria
CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 - Disapplicazione di norme statali
Art. 23 - Abrogazioni
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in conformità con l´articolo 117, comma secondo, lettera
h) della Costituzione,
disciplina l´esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta
norme per la promozione di
un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all´articolo 118, comma primo della
Costituzione, l´esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le
conferisca, per ragioni di
adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle
Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma
1, compete alla
Regione, d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l´esercizio delle
funzioni di indirizzo e
di raccomandazione tecnica di cui all´articolo 12.
Art. 2
Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
1. Ai fini dell´attuazione dell´articolo 1, comma 1, si intendono come politiche
per la promozione di
un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una
ordinata e civile convivenza
nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei
fenomeni di illegalità e
inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l´educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in
particolare, con gli altri interventi
che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e
dell´emarginazione sociale, con
particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali), nonché
al contrasto della recidiva nei comportamenti criminosi;
b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale
3 luglio 1998, n. 19
(Norme in materia di riqualificazione urbana);
c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare
riferimento alla legge regionale
26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti locali);
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 19
aprile 1995, n. 45
(Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in
materia di protezione
civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), parte
terza, titolo VI, capo VIII;
e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27
aprile 1990, n. 35 (Norme
in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo
spettacolo, allo sport e
al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30
(Programma di intervento per
la sicurezza dei trasporti);
f) di sicurezza ambientale;
g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle
attività svolte dal Comitato
regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro di cui
all´articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di
sicurezza e di salute
dei lavoratori durante il lavoro);
h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall´agenzia
regionale per la prevenzione
e l´ambiente, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi
di trasporto e sui cantieri
stradali.4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli
interventi regionali per lo sviluppo del
sistema integrato di sicurezza.
CAPO II
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Art. 3
Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia
amministrativa
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all´articolo 118, comma
terzo, della Costituzione,
la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del
territorio regionale;
b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i
Comuni, stipulati nel rispetto dei
caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere
della Conferenza
Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d´intesa
con i Comuni
interessati;
c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di
interessi collettivi, al
processo di individuazione delle priorità d´azione nell´ambito degli accordi di
cui al presente articolo,
quale strumento di politiche concertate e i ntegrate per il miglioramento della
sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di
criminalità, vittimizzazione, inciviltà
e disordine urbano diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio e de gli interventi di
emergenza nel cam po sociale,
sanitario, della mobilità e della sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle
segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell´attività di polizia fondati sul
principio di prossimità anche
mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l´azione coordinata di più
soggetti pubblici,
fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo
sfruttamento e la violenza sui
minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base
xenofoba o razzista, i conflitti
culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza
sanitaria ed ambientale di
competenza regionale;
f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di
polizia nazionali e locali, nonché
agli operatori sociali.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente
articolo, il presidente della
Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci
dei Comuni
capoluogo, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale,
e dai presidenti delle
Province. Alla conferenza sono invitati, d´intesa con l´autorità di pubblica
sicurezza che svolge
funzioni di coordinamento per l´Emilia-Romagna, i componenti della conferenza
regionale delle
autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell´interno
del 10 ottobre 2002.
Art. 4
Politiche e interventi regionali
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
a) promuove e stipula intese istituzio nali di programma, accordi di programma e
altri accordi di
collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel
campo della sicurezza;
b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e
delle associazioni ed
organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo
Art. 5
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità
montane, alle Unioni e alle
Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli
obiettivi di cui all´articolo
2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono
concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di
volontariato iscritte ai
registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme
regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della
L.R. 31 maggio
1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della
sicurezza e a sostegno della
prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I
contributi sono concessi per spese
di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al
cinquanta per cento
dell´importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono
concessi in misura non
superiore all´ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e
le modalità stabiliti dalla
Giunta regionale, nel rispetto dell´articolo 12 della legge regionale n. 11 del
2001.
Art. 6
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla
realizzazione degli
interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all´articolo 4, comma
1, lettera a), sia per spese
di investimento che per spese correnti
2. La Regione promuove, d´intesa con i soggetti di cui all´articolo 5, comma 1,
la realizzazione di
progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di
sicurezza o di disordine
urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale,
caratterizzati da una pluralità di
interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti,
per iniziativa degli Enti
locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente
interessati alla realizzazione
degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi
di polizia locale le
amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2
contributi per spese di
progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle
spese ammesse,
secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi
in cui si articolano i
progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la
manutenzione straordinaria dello
spazio urbano, l´illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la
prevenzione sociale e la
riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l´animazione dello spazio
pubblico, l´integrazione
sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie
locali e l´integrazione
operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.
Art. 7
Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale
socio fondatore, alla
fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino
successivamente gli Enti locali ed
altri soggetti pubblici o privati;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle
finalità di cui al comma 4,
sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell´attività
svolta dalla fondazione.4. La fondazione interviene a favore delle vittime di
reati, compresi gli appartenenti alle forze di
polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi
nel territorio regionale
ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno
gravissimo alla persona. La
fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il
fatto ovvero del
Comune di residenza della vittima stessa. L´intervento della fondazione è volto
a limitare,
nell´immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti
situazioni di disagio
personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato
stesso. La fondazione non
può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del
comportamento criminoso
e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora
tale evenienza sia
accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni
alle amministrazioni
pubbliche interessate.
5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al
fine di perfezionare la
partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna
sono esercitati dal
presidente della Giunta regionale ovvero dall´assessore competente per materia
appositamente
delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione
negli organi della
fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della
fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l´entità della
partecipazione alla costituzione
del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo
per le spese di funzi
onamento e per lo svolgimento dell e relative attività. L´importo del contributo
è determinato
nell´ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
Art. 8
Utilizzazione del volontariato
1. L´utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è
ammessa solo nel rispetto
dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto
1991, n. 266 (Leggequadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a
realizzare una presenza attiva sul territorio,
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla
polizia locale, con il fine
di promuovere l´educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la
mediazione dei conflitti e il
dialogo tra le persone, l´integrazione e l´inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di
indicazioni provenienti dalle
associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante
o al responsabile
della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso
individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
siano stati sottoposti
a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle
forze di polizia nazionali,
ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla
Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del
volontariato, con sole
finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al
presente comma, a
condizione che dette associazioni non prevedano nell´accesso e nei propri fini
forme di
discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni personali o sociali
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l´adeguata uniformità sul
territorio regionale, approva,
d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli E nti
locali relative
all´utilizzo di volontari.
Art. 9
Referenti per la sicurezza
1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste
al comma 5
l´individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi
aperti al pubblico, in
particolare nel settore dell´intratt eni mento, di referenti per la sicurezza,
da essi funzionalmente
dipendenti secondo la legislazione vigente.
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all´ordinato svolgimento delle
attività d´impresa, alla
prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie
locali e nazionali in
relazione alle rispettive competenze.
3. L´esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al
possesso di specifica
autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività,
nonché dei seguenti requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle
forze di polizia nazionali,
ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
da pubblici uffici;
b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale
disciplinato dalla Giunta
regionale.
4. L´autorizzazione è richiesta congiuntamente dall´interessato e dal datore di
lavoro. Il Comune
informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle
autorizzazioni concesse.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l´adeguata uniformità sul
territorio regionale, approva,
d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti
locali relative alle
modalità di autorizzazione all´esercizio della funzione di referente per la
sicurezza disciplinata dal
presente articolo.
Art. 10
Istituti di vigilanza privata
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti
individuati dalla legge dello Stato
per l´esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la
tutela delle persone,
possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell´esercizio delle
funzioni di polizia locale,
a condizione che essi:
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle
ordinariamente svolte
dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia
locale o nazionale;
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante
o al responsabile
della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l´adeguata uniformità sul
territorio regionale, approva,
d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti
locali relative all´utilizzo di
istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della
polizia locale.
CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Art. 11
Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
1. Il presente capo disciplina l´esercizio delle funzioni in materia di polizia
amministrativa locale nella
Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall´articolo 117, comma
secondo, lettera
h) della Costituzione.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall´articolo
159, comma 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
59), sono esercitate
dall´insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel
territorio della regione.3. I Comuni esercitano, ai sensi dell´articolo 118
della Costituzione, tutte le funzioni di polizia
amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale,
avvalendosi di appositi corpi
di polizia municipale.
4. Le Province, per l´esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
loro attribuite
dall´articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi,
al fine di rispondere alle
esigenze di adeguatezza nell´esercizio delle funzioni. I Comuni le cui
dimensioni organizzative non
consentono l´istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto
previsto all´articolo
21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi
intercomunali, anche organizzati
in servizi comunali.
Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l´unitarietà delle funzioni ai sensi
dell´articolo 118, comma primo
della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale,
funzioni di coordinamento,
indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all´attività operativa,
alla formazione e
all´aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d´intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali,
previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di
coordinamento e indirizzo in materia
di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri e sistemi di selezione per l´accesso e per la relativa formazione
iniziale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte
di dipendenti degli Enti
locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali
regionali, dipendenti dai
rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all´esercizio delle funzioni, nonch&eacu te;
altri strumenti per il mi
glioramento del rapporto con i cittadini.
3. La Giunta regionale d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
previo parere del
comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative
all´organizzazione delle
attività, al reclutamento del personale, all´interpretazione normativa ed alla
dotazione di mezzi e
strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati
automatici di controllo. A tal
fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di
polizia locale di cui
all´articolo 18, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.
4. La Regione promuove l´attivazione di un numero telefonico unico per l´accesso
alla polizia
municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la
polizia provinciale.
Art. 13
Comitato tecnico di polizia locale
1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale,
finalizzato alla realizzazione
del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia
locale.
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
a) dall´assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie
locali;d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i
comandanti di corpi comunali o
intercomunali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali
del comandante e, pertanto,
non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale
competente cura i
compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con le
materie di cui all´articolo 2, comma 3.
Art. 14
Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale,
anche a carattere
intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di
dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono
istituiti prioritariamente al fine
di garantire l´ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di
polizia stradale e di
rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di
polizia di cui all´articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amm ini
strativa commerciale
e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle
forme di commercio
irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di
polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno
delle attività di polizia
giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza
preposti alla verifica della
sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi
regol a menti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di
garantire l´ordinato
svolgimento delle seguenti attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza
provinciale, ivi compreso il
controllo sui tributi di competenza
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio
regolano attraverso intese
il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con
particolare riferimento alle
attività di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia
municipale, anche a carattere
intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni
dell´anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia
locale, in servizio a
tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l´organizzazione e l´integrazione delle attività per aree
territoriali omogenee.6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il
relativo ambito deve coincidere, di norma, con
l´ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001
o costituire livello di
gestione associata sovracomunale ai sensi dell´articolo 19 di detta legge,
mediante convenzione che
individua il sindaco o il presidente di cui all´articolo 17, comma 1. La
convenzione per la gestione in
forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell´Associazione
intercomunale, ovvero
per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all´Unione, deve
necessariamente prevedere:
a) l´attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti
dei compiti di
indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell´espletamento del servizio di
polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative
all´esercizio delle funzioni in forma
associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata
copertura territoriale di
tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali
e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di
polizia locale devono
possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero
degli operatori di
polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli
standard relativi alle ore di
servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che
interessano più corpi di
polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa
densità della
popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli
altri Comuni a forte affluenza
periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L´atto
della Giunta regionale
che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero
degli operatori di cui al
comma 5, lettera b).
Art. 15
Contributi regionali
1. La Regione conced e contributi agli Enti locali e loro associazioni per:
a) la promozione e l´istituzione dei corpi di polizia locale di cui all´articolo
14;
b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di
polizia locale, con priorità per
quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell´articolo
14.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità
definiti dalla Giunta
regionale, nel rispetto dell´articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001,
anche sulla base di
specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento
delle spese ritenute
ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al
cinquanta per cento per quelli di
cui alla lettera b).
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con
esclusione delle spese di
personale.
Art. 16
Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul
territorio regionale, fatto
salvo l´inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
struttura di polizia locale
si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro
dipendente a tempo
determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento
dell´ente, con qualifica
di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
2. Ai sensi dell´articolo 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del
corpo di polizia locale,
anche con riferimento ai contenuti di cui all´articolo 14, è disciplinata dal
regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le
Comunità montane e le Unioni, ovvero da un
conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell´Associazione
intercomunale.
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un´adeguata
formazione iniziale
specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei
dirigenti della polizia locale.
L´esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla
Giunta regionale ai sensi
dell´articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del
periodo di prova.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi
intercomunali, la
struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono
privilegiati moduli organizzativi
fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.
5. L´ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico,
anche nei corpi
intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di
polizia municipale previste
dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente
a svolgere attività e
compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull´intero
territorio regionale, salvo
quando il regolamento dell´Ente locale preveda diversamente per particolari
attività.
8. Nel territorio regionale, l´operatore di polizia locale che si trova a
svolgere, in uniforme, attività di
propria competenza fuori dall´ambito territoriale dell´Ente di appartenenza,
svolge comunque le
proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di
situazioni di grave pericolo per
la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa
dell´intervento degli organi
ordinariamente competenti.
Art. 17
Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate,
dell´addestramento,
della disciplina e dell´impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e
ne risponde al sindaco
o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente
della forma associativa, o
suo delegato. È inoltre responsabile dell´attuazione delle intese di cui
all´articolo 3, nelle materie di
propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui
agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o
l´assessore da essi delegato,
oppure il presidente dell´organo esecutivo della forma associata impartiscono
apposite direttive.
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di
comprovata esperienza con
riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell´ente di
appartenenza. Salva diversa
disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia
municipale riveste la
qualifica apicale nell´ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la
qualifica apicale prevista
dal r egol amento o dalla convenzione della forma associata.
4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia
locale sono inquadrati negli
organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell´inquadramento
nell´organico dell´Unione. I
rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione
che regola
l´associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed
i servizi comunali e tra tutti
gli appartenenti al corpo intercomunale.
Art 18
Formazione della polizia locale
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale
specializzata costituita ai
sensi dell´articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l´uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l´arco della vita,
attraverso il rafforzamento
dell´istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro), una offerta formativa
specifica per l´accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e
per l´aggiornamento e la
riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici
percorsi di formazione
universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche
mediante la messa a
disposizione di apposite attrezzature.2. L´offerta di cui al comma 1 produce
crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali
consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione
relative alle diverse figure
professionali della polizia locale di cui all´articolo 16, comma 1, secondo
quanto stabilito dalla Giunta
regionale ai sensi dell´articolo 12, comma 2, lettera b).
Art. 19
Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall´articolo
6, comma 2, punto 4,
secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull´ordinamento
della polizia
municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le
caratteristiche delle
uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia
locale, nonché i segni distintivi e
le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con
efficacia a decorrere dalla
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l´eventuale termine
stabilito per
l´adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun
corpo o servizio di polizia
locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di
abbigliamento, necessari a particolari
esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno
essere ben distinti da
quelli delle forze dell´ordine e dell´esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell´abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle
associazioni volontarie che
collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione
dei mezzi da loro utilizzati,
devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le
caratteristiche distintive di
cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione
ed approvazione
nell´ambito delle convenzioni che regolano l´attività delle associazioni.
CAPO IV
NORME FINANZIARIE
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall´attuazione della presente legge, si fa fronte con i
fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio
regionale, con riferimento anche
alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni
che si rendessero
necessarie o mediante l´istituzione di apposite unità previsionali di base e
relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall´articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. I corpi di polizi a locale istituiti ai sensi della legislazione previgente
sono riconosciuti fino al 31
dicembre 2007. I servizi già preesistenti all´entrata in vigore della presente
legge svolgono le
funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell´ente di
appartenenza. Dopo il 31
dicembre 2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della
presente legge sono
costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il
mantenimento dei distintivi di
grado già assegnati e l´applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di
lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
2. L´assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è
subordinata al
raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica
effettivamente coperta non
inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al
coordinamento e controllo.
3. Entro un anno dall´entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali
provvedono ad adeguare i
regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di
polizia locale, secondo le
disposizioni in essa contenute. L´adeguamento del regolamento e l´istituzione
del corpo è condizione
per l´accesso ai finanziamenti di cui all´articolo 15, comma 1, lettera b).4. La
Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui
all´articolo 14 e sul
loro funzionamento.
5 La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall´entrata in vigore della
presente legge gli standard
di cui all´articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla
base delle risultanze del
monitoraggio di cui al comma 4.
6. Ai procedimenti in corso all´entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, parte terza, titolo VIII.
7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi
dell´articolo 231, comma 1 della
legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi
dell´articolo 18, fino a diversa
attuazione.
8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell´articolo
19, restano in vigore i
segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D
della legge regionale 22
gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla
legge regionale 8 aprile
1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in
materia di polizia
locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di
politiche regionali per
la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile
1999, n. 3 ed all´Allegato
C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e
applicativi. I segni distintivi del
grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione
si applicano altresì alla
polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale
è giallo oro, su sfondo verde
chiaro.
9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia
locale, provvedere
all´applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all´articolo 18
del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti
l´etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Art. 22
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell´entrata in vigore della presente legge cessa di avere
applicazione sul territorio della
Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della
legge 7 marzo 1986,
n. 65 (Legge-quadro sull´ordinamento della polizia municipale):
a) articolo 1, comma 2;
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d) articolo 7;
e) articolo 9, comma 1;
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla
lettera c) del presente
comma.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e
locale);
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche
regionali per la
sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile
1999, n. 3 ed all´Allegato C)
della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).
Note
1 . (Si riporta di seguito il testo dell´art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:Art.
55 Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserv e naturali esercitano le
funzioni di sorveglianza sul
territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale
denominato guardiaparco
avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall´articolo
12, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del
territorio del Parco o della
Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che
ricomprendono
l´accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante
apposite convenzioni, del
Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie
ecologiche volontarie e di
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di
sorveglianza.
4. La sorv eglianza ter ritoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle
strutture di polizia locale
di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria
competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei
Paesaggi protetti è di
competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24
del 2003, nonché degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione
statale vigente. Può essere
inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato,
ai raggruppamenti
provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di
volontariato cui siano
riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al
Corpo forestale dello Stato
dall´articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la
sorveglianza è svolta
altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del
2003, nonché dagli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione
statale vigente.)