Legge regionale n. 37 del
2/9/1996 "Nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26" - così come modificata con L.R. 21
aprile 1999, n. 3
Art. 1 - Finalità e oggetto
della legge Art. 2 - Registri delle
organizzazioni di volontariato
Art. 3 - Requisiti per l´iscrizione
Art. 4 - Procedura per l´iscrizione
Art. 5 - Revisione dei registri
Art. 6 - Cancellazione
Art. 7 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Art. 8 - Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 9 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 10 - Spazie e attrezzature
Art. 11 - Servizi informativi
Art. 12 - Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le
istituzioni pubbliche
Art. 13 - Criteri di priorità per le convenzioni
Art. 14 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 15 - Compiti dei Centri di servizio
Art. 16 - Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale
Art. 17 - Conferenza regionale del volontariato
Art. 18 - Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e
istituzioni pubbliche
Art. 19 - Comitati di coordinamento provinciali
Art. 20 - Oneri finanziari
Art. 21 - Modificazione di leggi regionali
Art. 22 - Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26
Art. 23 - Norma transitoria
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e la funzione
dell´attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardandone l´autonomia e ne favorisce
l´apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto
regionale.
La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro
sul volontariato, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato, nonché l´istituzione e la tenuta del Registro
regionale delle organizzazioni stesse.
Art. 2
Registri delle organizzazioni di volontariato
Sono istituiti il Registro regionale e i Registri provinciali delle
organizzazioni di volontariato, in attuazione dell´art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei
seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione dei diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.
La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente,
può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività
Abrogato
Nel Registro regionale vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e
gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono
organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
Nei Registri provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato
aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di
coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di
volontariato prevalentemente iscritte..
Art. 3
Requisiti per l´iscrizione
Possono richiedere l´iscrizione nel Registro regionale e nei Registri
provinciali di cui all´art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente
costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta,
aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata
disposizione degli accordi degli aderenti, dell´atto costitutivo o dello statuto
formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall´assenza di fini di
lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma,
dall´elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle
prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall´obbligatorietà
del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l´atto
costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed
esclusione degli aderenti e l´indicazione dei loro obblighi e diritti.
L´iscrizione nel Registro regionale e nei Registri provinciali di cui alla
presente legge è incompatibile con l´iscrizione nell´Albo di cui alla L.R. 7
marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione
dell´associazionismo".e
Art. 4
Procedura per l´iscrizione
Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale
rappresentante.
La Giunta regionale entro sessanta giorni dall´entrata in vigore della presente
legge stabilisce, con delibera da pubblicare sul Bollettino ufficiale regionale,
le procedure e la documentazione necessaria per l´iscrizione nel Registro
regionale e nei Registri provinciali istituiti all´art. 2 e attribuisce la
competenza per l´adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione,
cancellazione e rigetto.
Abrogato
La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di
cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per
l´accertamento del possesso dei requisiti di cui all´art. 3. Il parere del
Comune, in cui l´organizzazione ha sede, è obbligatorio e deve essere espresso
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine
Regione e Provincia prescindono dal parere.
L´iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
Il provve d imento, con il q ua le viene disposta l´iscrizione o il diniego in
difformità dal parere del Comune, deve essere adeguatamente motivato.
Il provvedimento di iscrizione o di diniego comunicato alla organizzazione di
volontariato richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il
provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale. I
provvedimenti di iscrizione nei Registri provinciali sono altresì comunicati
alla Regione.
Contro il provvedimento di diniego è esperibile ricorso ai sensi del comma 5
dell´art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
L´elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e
nei Registri provinciali è pubblicato semestralmente sul Bollettino ufficiale
della Regione e trasmesso annualmente all´Osservatorio nazionale ai sensi del
comma 6 dell´art. 6 della legge n. 266 del 1991..
Art. 5
Revisione dei registri
La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale dei Registri per
verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l´iscrizione, con
particolare riferimento all´effettivo svolgimento delle attività di
volontariato.
Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nei Registri
trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il
30 aprile dell´anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17,
una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all´art. 3 e una
relazione sull´attività svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione
anche al Comune competente, che può formulare alla Regione o alla Provincia
proprie osservazioni in merito.
Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono
tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni
variazione intervenuta nell´atto costitutivo, nello statuto e negli accordi
degli aderenti.
Art. 6
Cancellazione
La cancellazione di un´organizzazione dal Registro regionale o dai Registri
provinciali è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni
necessarie per l´iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall´organizzazione
interessata.
La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui
all´art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma
1.
La cancellazione è disposta con atto motivato da pubblicarsi per estratto sul
Bollettino ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione
sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma 5 dell´art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all´organizzazione interessata
e al Comune competente e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell´art.
2, alla Regione.
Art. 7
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale
e nei Registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi
pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro
interesse per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano
compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti
stessi. L´eventuale diniego all´accesso deve essere motivato.
L´accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e
l´organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del
volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della
struttura o servizio.
Gli accordi debbono prevedere tra l´altro:
la riconoscibilità del volontario e dell´organizzazione di appartenenza;
il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante
l´attività svolta e delle norme per l´utilizzo delle attrezzature della
struttura o servizio;
il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e
riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare
l´attività del volontario.
Art. 8
Diritto di partecipazione e informazione
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o nei Registri
provinciali:
partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce
la loro attività;
possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività,
programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle
materie di loro interesse;
hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche
elaborati nei settori di loro interesse.
Art. 9
Formazione, aggiornamento e qualificazione
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o nei Registri
provinciali realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici
momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e
aggiornamento professionale ai sensi dell´art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n.19
e successive modificazioni.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o nei Registri
provinciali possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri
e delle modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi
formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione
professionale approvati dalle Province ai sensi dell´art. 18 della L.R. n. 19
del 1979 e successive modificazioni.
I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei Registri sono ammessi, su
richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed
aggiornamento promossi dalla Regione e dagli enti locali nei singoli settori di
intervento, con modalità tali da agevolare l´accesso e la fruizione dei corsi
medesimi.
La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di
cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l´avvio dei corsi di
cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale o nei Registri provinciali, interessate per settore di attività.
Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili
ai commi precedenti, la Regione:
eroga, sentito il Comitato di gestione del fondo di cui all´art. 15 della legge
11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo
art. 14, a fronte di specific i progetti elaborati dai Centri stessi in accordo
con le Province;
eroga contributi al Comitato di cui so pra per lo svolgimento di corsi destinati
ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio..
Art. 10
Spazi ed attrezzature
Le disposizioni di cui al comma 3 dell´art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11
Disciplina dei beni regionali si estendono alle organizzazioni iscritte ai
Registri di cui all´art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L´uso degli
spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti
condizioni:
le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle
organizzazioni concessionarie;
l´organizzazione concessionaria s´impegna a restituire il bene nelle medesime
condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d´uso.
Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di
settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla
presente legge analoghe opportunità per l´uso di spazi e attrezzature di loro
proprietà o a loro disposizione..
Art. 11
Servizi informativi
Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle
attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di
servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l´accesso ai servizi di
documentazione, informativi ed informatici.
Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi
a base telematica o informatica per l´utilizzo delle banche dati regionali.
Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del
territorio regionale..
Art. 12
Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni
pubbliche
La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale o nei Registri provinciali da almeno sei mesi, per la gestione di
attività di interesse pubblico.
I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle
modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le
organizzazioni del loro territorio iscritte ai Registri ed operanti nel settore
oggetto della convenzione.
Le convenzioni devono prevedere:
le attività oggetto del rapporto convenzionale;
il contenuto e le modalità dell´intervento dei volontari, che devono essere
rispettose dei diritti e della dignità degli tenti;
il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra
volontari, dipendenti e prestatori d´opera a rapporto libero-professionale,
fermo restando comunque l´apporto determinante e prevalente degli aderenti
all´organizzazione;
il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle
eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività
e delle prestazioni specifiche;
le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi
pubblici;
l´avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall´art. 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti;
le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento
dell´attività;
l´indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorché non
interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle
coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di
funzionamento delle organizzazioni;
le modalità di verifica dell´attuazione della convenzione;
la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.
La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni delle attività
convenzionate, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi non
vincolanti di convenzione tipo.
Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o nei Registri
provinciali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di
pubblico interesse.
redpir2.gif (973 byte).
Art. 13
Criteri di priorità per le convenzioni
Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni,
la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di
priorità comprovanti l´attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni,
considerando nel loro complesso:
l´esperienza maturata nell´attività oggetto di convenzione;
il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al
personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni;
l´offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento
delle attività di pubblico interesse;
la sede dell´organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve
essere svolta l´attività;
il tipo e la qualità della formazione curata dall´organizzazione;
partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori
d´intervento;
attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze
sociali o sanitarie o ambientali.
Art. 14
Centri di servizio per il volntriato
I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale
regionale per il volontariato e sono gestiti da organizzazioni di volontariato,
ai sensi dell´art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma associata.
L´istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d´intesa con la Provincia e
il Comune in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi
presentati dai soggetti richiedenti.
Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio nel numero massimo di
uno per provincia, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di
organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.
Le modalità di funzionamento d ei Centri di servizio sono disciplinate da
appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.
Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione
tecnico-contabile sulla gestione del Centro di servizio, anche ai fini della
ripartiz io ne del fondo speciale region a le, e una relazione sull´andamento
dell´attività svolta al Comitato paritetico regionale di cui all´art. 18.
I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 4 e trami te risorse
autonomamente reperite.
Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle
attività di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad
individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei
Centri di servizio.
Art. 15
I compiti dei centri servizi
I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di
volontariato iscritte e non iscritte ai Registri di cui all´art. 2, i seguenti
compiti:
approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della
solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il
rafforzamento di quelle esistenti;
offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la
progettazione, l´avvio e la realizzazione di specifiche attività;
offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato;
offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di
volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del
settore a livello comunitario e internazionale;
contribuiscono all´attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di
volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi
previsti dagli stessi progetti.
Le attività di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a
disposizione di appositi servizi e secondo le modalità previste dal Comitato di
gestione..
Art. 16
Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale
Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del
Comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi
dell´art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Lo stesso Presidente nomina
quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o ai Registri
provinciali, designati nell´ambito della Conferenza di cui all´art 17.
Art. 17
Conferenza regionale sul volontariato
La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato, costituita dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o nei Registri
provinciali, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie di cui alla L.R. 12
maggio 1994, n. 19.
Sono invitate a partecipare alla Conferenza le Fondazioni di cui alla lettera
c), comma 1, dell´art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218, nonchè, tramite
pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro di
cui all´art. 2 della presente legge.
Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentate una relazione
della Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle
singole Province, sulla realtà del volontariato nella regione Emilia-Romagna ed
un rapporto sul funzionamento dei Centri di servizio da parte del Comitato di
gestione del fondo speciale regionale.
Nell´ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale o nei Registri provinciali designano i propri rappresentanti
nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale, assicurando la
rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche
attraverso il criterio della rotazione.
Art. 18
Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni
pubbliche
E´ istituito un Comitato paritetico come organo consultivo della Regione, per
attuare un raccordo e un confronto costanti tra il volontariato e le istituzioni
pubbliche di cui al comma 1 dell´art. 17, la cui composizione, le modalità di
nomina dei componenti e di funzionamento sono determinate con delibera della
Giunta regionale, su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale
d´intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Comitato adotta
iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di
valutazione. In preparazione della Conferenza biennale il Comitato individua e
propone le problematiche di rilievo da sottoporre all´attenzione della
Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale.
Art. 19
Comitati di coordinamento provinciali
Le Province possono costituire Comitati di coordinamento provinciali composti da
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte
e non iscritte nel Registro regionale o nei Registri provinciali.
I Comitati di coordinamento provinciali svolgono funzioni consultive, di
coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul
territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti
per l´azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale..
Art. 20
Oneri finanziari
Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell´art. 9 della presente legge, la
Regione fa fronte mediante l´istituzione di apposito capitolo nella parte spesa
del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a
norma del comma primo dell´art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31..
Art. 21
Modificazione di leggi regionali
Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali e di aziende sanitarie
locali, previsti da leggi regionali per l´iscrizione di associazioni,
organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti
con il Registro regionale e con i Registri provinciali di cui alla presente
legge e ne è parimenti sostituita la relativa disciplina.
Art. 22
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26
La L.R. 31 maggio 1993, n. 26 Norme regionali d´attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato è abrogata.