PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa
collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e
dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997,
n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione,
attenendosi ai seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia
attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione
regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie
all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso
l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da
soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di
facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei
cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di
concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di
assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della
integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di
coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze
di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di
riforma e dei procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie
misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per
realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle
Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di
Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura quali enti funzionali.
Art. 2
Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente
articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel
disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni
sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove
possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono
più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione
obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli
istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà
ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale
e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto
dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche
attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione
amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli
procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la
elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di
funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero
a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della
legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel
senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati
o comunque attribuiti alle Province e agli Enti locali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Criteri per le disposizioni di parte terza
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge
contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:
a) la definizione dei contenuti generali;
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le
funzioni connesse e strumentali;
c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione
vigente;
d) la disciplina dei procedimenti;
e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti
legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal
Consiglio regionale alla Giunta.
Art. 4
Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative
1. La Regione, nonchè le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri
ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono
conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a
soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività
propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di
attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni
stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e mediante procedure ad
evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di
realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate
le attività;
c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività
oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più
soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può
altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi
automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Titolo II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni
conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti
dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 .
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire
alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna
collaborano con gli organi dello Stato, affinchè i provvedimenti di cui all'art.
7 della legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al
comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in
ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonchè in ordine ai criteri di
ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto
legislativo.
Art. 6
Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento
(sostituito comma 1 da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si
realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai
sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale
sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato
in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.
Art. 7
Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti agli Enti locali e relative modalità
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte
concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 si
provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1
dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112
del 1998 .
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede
all'esercizio delle funzioni mantenute, nonchè al finanziamento di quelle
conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme
occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione
d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene
entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del
comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di 180
giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la
riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1,
si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per
l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre
ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle
regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio
regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne
le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già
previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve
specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito
dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei
vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle
stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della
presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle
funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la
legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a
disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8
(aggiunto comma 6 bis da art. 51 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15)
Mobilità del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e
precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo
personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del
Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali,
relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di
Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa
trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera
proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi
compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del
personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in
godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in
materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i
trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento
dei dipendenti trasferiti.
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di
cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della Regione. La Giunta regionale
disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il
riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito.
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle
politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di
osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle
politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione,
anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la
responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa
e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie
impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è
elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie
locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le
associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la
Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla
attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla
Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al
fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali
inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi
compresa la relazione previsionale e programmatica.(30)
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO
INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Titolo III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai
soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel
rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle
funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e
idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione
ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un
medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e
strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non
riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione,
secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola
o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente
legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate
nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono
esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione
territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area
vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o
associati, nonchè quelle individuate nella parte terza della presente legge.
Art. 13
Funzioni della Città metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua
istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente
legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente
area metropolitana.
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo
del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste
dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e
pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite
o delegate al sistema delle autonomie locali, nonchè le funzioni di alta
amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni
e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed
il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la
connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla
verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite
dall'art. 15, nonchè l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi
nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.
Art. 15
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione
complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli
interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti
istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio
delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti
d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino
significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni
conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi
e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 16
Potere sostitutivo
(abrogato da art. 30 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
abrogato
Capo II
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e
nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L.29
dicembre 1993, n. 580 , collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a
svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione
delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire
specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la
Regione e con gli altri Enti territoriali.
Art. 18
Controllo sugli organi
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art.
37 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della
L.29 dicembre 1993, n. 580 , fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del
comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove
periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire
i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art.
37 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione
sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e
ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
(sostituito da art. 20 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella
Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme
associative tra enti locali.
Art. 21
(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
Associazioni intercomunali
abrogato
Art. 22
(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
abrogato
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei
livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini
dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in
attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998
, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono
autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII
della L.8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge, orientandosi
prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o
conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali
entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in
via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci
dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio
delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti
territoriali così determinati. In caso di inerzia delle Province si applicano le
disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 24
Programma di riordino territoriale
(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
abrogato
Titolo IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Capo I
Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione (29)
Art. 25
(sostituito comma 4 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001 n. 11;
modificato comma 3 da art. 31 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
Composizione
1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo
tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della
Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari
istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori
competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle
Associazioni intercomunali e delle Unioni di Comuni con più di 50.000 abitanti;
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti
secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli
assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali
possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione.
Art. 26
Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c)
del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto
l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella
Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i
Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano
richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati
nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il
cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di
convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per
la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la
segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti
tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la
graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine
decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre
individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non
proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla
graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con
proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza
Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo
insediamento.
Art. 27
(sostituito comma 2 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
Durata in carica
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere
a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per
qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La
decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di
componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni
dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni
della Regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei
componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della
Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati
presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di
cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile
procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati
nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinchè
si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui
alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro
successori.
Art. 28
Convocazioni
1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore
competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2
dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con
indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto
dei componenti espressione degli Enti locali.
Art. 29
Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai
processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali,
la Conferenza Regione- Autonomie locali:
a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le Province e i
Comuni;
e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma
amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche
pubbliche regionali e locali.
Art. 30
Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri
in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni
degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza
Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti
lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono
approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere
presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente
sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono
trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.
Art. 31
Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in
cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta
regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione
degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione- Autonomie locali
espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non
sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali
componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni
interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far
pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera
motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime
modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta
entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali
in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con
deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati
sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei
successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le
osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali
deliberazioni successive.
Art. 32
Spese di partecipazione
1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni
singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.
Art. 33
Programmazione negoziata
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il
coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie
promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la
realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla
qualificazione di specifiche aree territoriali.
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali, altri
soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti
privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo
locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione
regionale, provinciale e comunale.
3. Le disposizioni della presente norma, nonchè quelle di cui all'art. 66 sulle
intese istituzionali, costituiscono principi informatori per la legislazione
regionale.
Capo II
Strumenti della concertazione sociale
Art. 34
Conferenza regionale per l'economia e il lavoro
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con
provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993, costituisce
strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e
sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni
economiche e sindacali. Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo
le modalità indicate ai sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione,
funzionamento e composizione della Conferenza.
Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli
organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo settore, è istituita la
Conferenza regionale del Terzo settore con riferimento agli organismi
rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle
associazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e
funzionamento della Conferenza.
Capo III
Comitato regionale di controllo
Art. 36 (18)
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
omissis
Art. 37(1)
Abrogazioni e norma interpretativa
omissis
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE
Titolo V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Agricoltura
Art. 38
Esercizio delle funzioni
1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D.Lgs. 4
giugno 1997, n. 143 , secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", come modificata
dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo- alimentari anche
con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla
sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito
di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al capo VI del titolo V
svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e
agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel
settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale
sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 in quanto compatibili.
Capo II
Artigianato
Art. 39
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti
locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
funzioni in materia di artigianato così come definita dall'art. 12 del D.Lgs. n.
112 del 1998 , comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi
degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste
dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale
revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni,
contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15
del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 40
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo,
nonchè:
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai
sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla
concessione di contributi;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato,
nonchè delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi
della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998 ;
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione
delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle
imprese;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare
iniziative per lo sviluppo del settore;
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi
regionali in materia di prestazione di garanzia, nonchè i rapporti con gli
istituti di credito;
g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la
connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico Nazionale (SIOE).
Art. 41
Funzioni delle Province
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in
concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e
lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e
settoriali in conformità alle previsioni del Piano Territoriale Regionale e del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi,
di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la
determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale
vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art.
14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o
conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle
convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R.
16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi
alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante
convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e
l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.
Art. 42
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed
in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla
determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma
provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.
Art. 43
Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese
artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono
delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione
Regionale per l'Artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4
giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle
imprese.
Art. 44
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con
deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di
trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può
riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 45
Rinvii
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art.
7 del D. Lgs n. 112 del 1998 , la Regione adotta gli atti necessari per il
subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il
coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione
recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al
raccordo con il sistema regionale dei Consorzi fidi e delle cooperative di
garanzia per l'artigianato, nonchè con il sistema bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento
relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla composizione e al
funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane" di cui
all'Allegato 1 della legge n. 59 del 1997 , un provvedimento legislativo
relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela
dell'artigianato, nonchè alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese
artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e
della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella
composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994
1.
L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione
dell'impresa artigiana", è abrogato.
2.
La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 è così
sostituita:
"a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;".
3.
Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse le parole
"realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o".
4.
Il capo II del titolo III della L.R. n. 20 del 1994 è abrogato.
Art. 47
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere
dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art.
45.
Capo III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 48
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti
locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività
imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta
alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e
allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonchè
l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni
di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
3. La Regione esercita tutte le funzioni ed essa conferite ai sensi degli
articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste
dal comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale
revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.
Art. 49
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni
amministrative concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie
e nazionali in materia di industria;
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali
di cui all'art. 53;
c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di
programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112
del 1998 ;
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento
tecnologico;
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la
cooperazione tra imprese;
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione
del sistema produttivo;
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
m) l'attuazione di programmi comunitari;
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione
dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di
occupazione.
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 123 , individua le procedure per la gestione degli interventi in
materia di attività produttive industriali.
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali
anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 50
Funzioni degli Enti locali
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali
in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza
Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al
sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di
cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione
della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al
presente capo;
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici,
nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. n. 112 del 1998 ;
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività
produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.
Capo IV
Cooperazione
Art. 51
Esercizio delle funzioni
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni
in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di
intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a
programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere
l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma
cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla
legislazione regionale.
Art. 52
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, recante
"Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione", è
aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura
non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore
della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli
interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi
di cui alla presente legge".
Capo V
Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino
della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998
Art. 53
Fondo unico regionale per le attività produttive industriali
1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali
nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad
interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il
conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art.
54.
Art. 54
(aggiunta lett. a bis) al comma 4 da art. 22 L.R. 20 gennaio 2004 n. 2)
Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia
di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di
programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 , e per
perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale
approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La
Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,
aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza
per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34,
previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di
categoria più rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla
Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112
del 1998 , agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto
delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A
tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione
regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione
regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa,
in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla
Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 , di iniziative a sostegno delle
aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative
imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire
la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai
sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e
nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e
l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione
attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la
tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione
e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresì:
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
112 del 1998 , e la capitalizzazione di impresa, nonchè la definizione dei
criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma
associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle
produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonchè per
l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale,
promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di
insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle
imprese.
Art. 55
Modalità e procedure di intervento
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse
linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del
programma sono indicati nel bilancio annuale.
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art.
54, determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito
delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998 ;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma
regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e
revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei
contributi.
Art. 56
Convenzioni
1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle
Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 , ne individua i necessari adeguamenti e definisce la
loro modalità di stipula.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione
anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi
oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la
concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica
di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 .
Art. 57
Monitoraggio e valutazione del programma regionale
1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma
regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati
conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli
interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.
Sezione II
Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
industriali
Art. 58
Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito
1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito,
disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri
dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva
destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei
provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e
di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati
all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale,
anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria.
2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di
garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della
normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite
convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i
criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di
trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore
dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado
dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti
anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed
agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di
presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonchè i criteri
relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione,
secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54,
di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale
revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , può
sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli
istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare
l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle
risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei
tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei
finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento
aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale
definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.
8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di
ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di
credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di
interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.
Art. 59
Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole
e medie imprese
1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e
medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro
accesso al mercato dei capitali, nonchè attraverso la prestazione di garanzie su
prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di
rischio delle imprese.
2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale
S.p.A., ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 , convertito con modificazioni
nella L.19 luglio 1993, n. 237 , e definisce criteri e modalità della
concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.
Art. 60
Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il
trasferimento tecnologico
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la
realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il
trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi
comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo
finalizzato a promuovere:
a) lo sviluppo efficace e coordinato di:
1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;
2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche,
aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole
e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca
nazionali ed internazionali;
3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un
sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle
imprese;
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca
applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e
medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai
programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte
a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di
ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale,
innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di
innovazione.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la
legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il
trasferimento tecnologico.
Art. 61
Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e
dell'internazionalizzazione delle imprese
1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle
esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli
19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , e in concorso con altri soggetti sostiene
le seguenti finalità:
a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla
penetrazione di mercati esteri;
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le
modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di
partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le
amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto Nazionale per il Commercio
Estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le
associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti
pubblici e privati ritenuti idonei.
3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione
di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di
internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del
sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68
.
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del
sistema produttivo
Art. 62
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle
diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e
strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire
ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze
economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata
regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltrechè gli istituti
previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di
sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.
Art. 63
Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti
dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni
sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e altri
soggetti pubblici e privati.
2. Le Province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire
l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione
partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della
concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti
concludono un'apposita intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai
sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività
produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio
provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e
sociale, nonchè specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di
contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.
Art. 64
Progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del
progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di
intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al
progetto, nonchè l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto
di sviluppo delle attività produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le
seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove
imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti
l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti
industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate,
nonchè la riqualificazione e il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree
esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata
ai Comuni competenti per territorio.
Art. 65
Convenzione di realizzazione
1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di
sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri
strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di
attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile
dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla
lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti
firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della
Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.
Art. 66
Intese istituzionali
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre
1996, n. 662 , intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale
per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli
obiettivi di sviluppo produttivo locale.
2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con
l'amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e)
del comma 203 della legge n. 662 del 1996 , per la promozione di programmi
d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed
estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonchè per l'attuazione
di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del
Mezzogiorno.
Sezione IV
Norme comuni
Art. 67
Interventi
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente
capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto
dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma
3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione
di beni materiali e immateriali, nonchè di servizi strumentali al conseguimento
degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente
capo.
Art. 68
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari
previste dalla legislazione statale di delega, nonchè dalla legislazione
regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel
Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti
presentati da:
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in
qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la
maggioranza delle imprese associate nel territorio della regione;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la
realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa,
previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese,
limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo
del sistema delle imprese;
i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;
l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro
associazioni.
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il regime di
aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria
vigente.
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla
normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998
, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del
medesimo alla Commissione europea, nel caso in cui non sia già stato notificato.
L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di
compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e
93 del Trattato dell'Unione europea.
Art. 69
Norma finale
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di
bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n. 13, 22 novembre 1991, n.
31, 3 settembre 1992, n. 37, e 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo
unico di cui all'art. 53.
2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione
interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate
al comma 1.
Capo VI
Sportello unico
Art. 70
Sportello unico per le attività produttive
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità
di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello
svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e
delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria
competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento
del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione,
ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonchè
all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso
il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei
regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997
, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal
Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico
attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come
disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996 .
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione
amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi
organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite,
in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L.7 agosto
1990, n. 241 .
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , per la
realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati,
per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per
la concessione.
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione
promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto
agli sportelli unici.
Art. 71
Assistenza e informazione alle imprese
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , la
Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono
attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove una rete
integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via
telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle
attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle
normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli
contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del
lavoro autonomo.
2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche
attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 70.
Capo VII
Fiere
Art. 72
Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41
del D.Lgs. n. 112 del 1998 , nel quadro della più generale azione di sviluppo e
qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione
nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività
fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede
altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in
società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.
Capo VIII
Commercio
Art. 73
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti
locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita
dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di
commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al
pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche,
l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di
cui all'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1998 .
3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le
attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41
del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 74
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite
dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del
1998 , dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 , nonchè quelle previste dagli
articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12,
dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114 .
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni
concernenti:
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del presente
capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di
contributi;
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici
esercizi;
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema
coordinato di monitoraggio della rete distributiva.
Art. 75
Funzioni degli Enti locali
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e
degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti
territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi,
di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la
determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale
vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro conferite dal
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione statale. Essi esercitano in
particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative
all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino
all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività
effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 114 del 1998 ;
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli
esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114
del 1998 ;
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs.
n. 114 del 1998 , delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico,
artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le
esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e
apertura degli esercizi di vendita.
Art. 76
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1
dell'art. 75 a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Capo IX
Relazioni con il sistema camerale
Art. 77
Rapporti con il sistema camerale
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività
produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e
valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale,
promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione
regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la
sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per
attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il
monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio
regionale, nonchè per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di
servizi alle imprese.
2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cooperano con
gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di
sviluppo delle attività produttive, nonchè con i Comuni per la realizzazione
degli sportelli unici di cui all'art. 70.
Capo X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 78
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti
locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura
e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite
ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 .
Art. 79
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in
materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla
lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli
interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca
marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e
priorità di attuazione degli interventi delegati.
Art. 80
Delega di funzioni
1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi
e di controllo sulla destinazione dei medesimi.
2. Le Province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa
regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività
connesse, così come modificata dal presente capo.
Art. 81
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale
che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può
riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 82
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979
1.
Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante
"Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche", le
parole "vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale" sono sostituite
dalle parole "vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio".
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell'art. 8 della
L.R. n. 3 del 1979.
3.
Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lett. f)
dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei contributi, previo
accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi".
4.
Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole "della Giunta
regionale" sono sostituite dalle seguenti "della Provincia".
Art. 83
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere
dall'1 gennaio 2000.
Capo XI
Energia
Sezione I
(abrogata da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Funzioni in materia di energia
Art. 84
(abrogato da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Definizioni e funzioni della Regione
abrogato
Art. 85
(abrogato da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Funzioni delle Province
abrogato
Art. 86
(abrogato da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Funzioni dei Comuni
abrogato
Art. 87
(abrogato da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Esercizio delle funzioni conferite
abrogato
Art. 88
(abrogato da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Convenzioni
abrogato
Art. 89
(abrogato da art. 30 L.R. 23 dicembre 2004 n. 26)
Norma transitoria
abrogato
Sezione II
Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica
Art. 90
Modifiche alla L.R. n.10 del 1993(4)
omissis
Capo XII
Turismo
Art. 91
Esercizio delle funzioni
1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del
D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo
quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n.
3.
Art. 92
Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997
(abrogato da art. 24 L.R. 31 marzo 2003, n. 7)
abrogato
Titolo VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della
legge n. 59 del 1997 , provvede alla riforma della legislazione nel campo della
pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per
il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e
regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più
adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei
problemi, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella
pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le
scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto
istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta
unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara
e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione
degli interventi.
Art. 94
(abrogato da art. 4 L.R. 30 novembre 2009 n. 23)
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:modifiche allaL.R. n. 26 del 1978
abrogato.
Capo II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 95
Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali
delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica,
disposto dall'art. 60 del D .Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge
di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in
forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente
legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il
principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia
nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del
patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei
familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire
l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi
stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un
fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti
delle disponibilità nonchè da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione
degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle
procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai
seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la
realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società
miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni,
nonchè tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione,
approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di
responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o
attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore
e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti
locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A
tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e
qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e
sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo
delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei
quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente
gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni
degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e
dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali
provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di
intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che
partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento
di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione
di contributi agli operatori, nonchè all'accertamento dei requisiti.
Art. 96
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560 , sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata
temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n.
560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della
presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli
alloggi non occupati a disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al
comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita,
qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei
requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 ed
abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato
esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto,
ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 , ovvero che siano
in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19
della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia
stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il
valore di mercato determinato dall'ente proprietario.
Art. 97
Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di
cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , da utilizzare nell'ambito dei
programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora
riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di
edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi
d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle
somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non
prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 98
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione
dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale
vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di
conferimento.
Art. 99
(sostituito comma 7 da art. 68 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)
Programma regionale per la tutela dell'ambiente (28)
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al
risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse
comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del
programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e
risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei
suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo
sostenibile.
3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti
ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali,
determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a
peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi
di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai
soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane
e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di
coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in
ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici
con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da
parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al
settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di
impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di
contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità
alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere
collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e
privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per
l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le
ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed
educazione ambientale e alla difesa del suolo.
Art. 100
Quadro degli interventi
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita la conferenza
Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi,
anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e
con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di
attuazione nonchè la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la
Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo
nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro
medesimo.
Art. 101
Valutazione d'impatto ambientale
1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto
ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate con le modalità
stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 .
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1
dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo
forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al
controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa
funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello
territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul
territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:
1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di
polizia forestale;
2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;
4) supporto agli interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla
determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.
Art. 103
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D.Lgs. n.
112 del 1998 , la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le
aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la
popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di
cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e
gli interventi atti:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento,
anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori
produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o
riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente,
sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo
stato di crisi.
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta
regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il
territorio di più Province, elaborano il piano di risanamento che individua in
via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per
il ripristino ambientale.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto
conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il
piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede
gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli
la priorità.
8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della
presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di
risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai
commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al
comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che
viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato
trasferite ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 112 del 1998 per l'attuazione
degli interventi previsti nel piano di risanamento.
10. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma
1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione
ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla
Regione.
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali
ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di
gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano
limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26
della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva
nell'ambito del piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in
conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione
provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area
della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo
stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è
affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.
26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai
sensi dell'art. 25 bis della medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla
gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i
poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.
Art. 105
(abrogato comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Protezione della flora e della fauna
1. abrogato
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla
commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici,
conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1
dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre
1995, n. 549 , la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un
albero per ogni neonato, ai sensi della L.29 gennaio 1992, n. 113 .
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di
erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua
le tipologie delle essenze arboree da impiantare.
Art. 107
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un
fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta
dei prodotti del sottobosco", è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui
destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del Comitato consultivo
regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988,
n. 11.".
Art. 108
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981
1.
Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante "Incentivi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare
riferimento al territorio montano", è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1
anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei
risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali
funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed
erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di
intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio.".
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1.
Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante "Disciplina dei
parchi e delle riserve naturali", le parole da "Tali norme" a "presente legge."
sono sostituite dalle seguenti: "Tali norme hanno validità fino all'approvazione
del piano territoriale del parco.".
2.
La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla
seguente:
"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano
territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee,
secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di
aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie.".
3.
Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 è abrogato.
4.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta
dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonchè presso i
Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato
dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3
della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione
delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente
legge.".
5.
Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia
nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del
piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui
al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti
previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un
commissario ad acta.".
6.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua
approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e
programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni,
autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure
di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della
L.R. n. 47 del 1978.".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L. R. n. 11 del 1988 è aggiunto il seguente
comma:
"2 bis. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede
d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell'art. 2 bis.".
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 110
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche
qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in
funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di
quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di
particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi
responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;
e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative
comunitarie e statali vigenti;
f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonchè
dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle
acque e al risparmio idrico.
Art. 111
(sostituita lett. a) del comma 1 e modificata lett. a) del comma 2
da art. 1 L.R. 24 marzo 2000 n. 22 )
(26)
Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali
e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie,
delle reti fognarie nonchè l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni
amministrative;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla
lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi
idrici, nonchè la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci
superficiali.
2. Alle Province è delegato altresì:
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi
geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate
nel corso di determinati lavori di ingegneria civile , ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde
delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province
esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive
emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 112
(sostituito da art. 2 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)
Funzioni dei Comuni
1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi
nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche(5)
nonchè l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui
industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico
integrato.
Art. 113
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse
idriche:
a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183 ;
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
Art. 114
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque
finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale dei corpi idrici, nonchè degli obiettivi di qualità funzionale in
relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è
elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino
di cui all'art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183 . Qualora quest'ultimo non sia
approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e
risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali
con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e
interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei
corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature,
servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per
gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro
caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della
risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti
di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L.5 gennaio 1994, n.
36 ;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque
costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione
richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano
territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del
1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure
previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il
quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione
in materia di acque.
Art. 115
Pianificazione provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art.
2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:
a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici
nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il
raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla
pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui
all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio
provinciale le Province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto
ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , le Province, avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano
le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento
dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 530 .
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di
tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i
soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della L.7 agosto 1990, n.
241 , per l'adozione dei necessari provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla
molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i
provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque
designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali
per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi
del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto
previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130 .
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e
classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i
provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o
speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del
corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto
dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque
designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro
caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione
Europea.
Art. 118
Acque idonee alla balneazione
1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8
giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di
direttive della Regione.
2. È facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art.
9 del D.P.R. n. 470 del 1982 .
Art. 119
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1.
Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , al
comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, recante "Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione
e l'ambiente dell'Emilia-Romagna", dopo la lett. t), è aggiunta la seguente:
"t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare. ".
Art. 120
Protezione dell'ambiente costiero
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali,
provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle
zone costiere nonchè il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed
eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114
prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di
qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 .
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con
quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno
dell'erosione e della subsidenza.
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 121
Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 , la
Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è
necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la
predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e
risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale
protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla
normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonchè particolari condizioni di
costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con
emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento
della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza
conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento
atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.
Art. 122
(modificato comma 4 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ,aggiunta lett. b bis)
comma 4 da art. 53 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)
(25)
Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla
Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano
finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi
del superamento dei limiti nonchè di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad
assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e
dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali
osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali
il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere
approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti
e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio
di più Comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora
riguardi il territorio di più Province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da
esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli
articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 , secondo le modalità e le
procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera
di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988 ;
b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti
termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti
soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del
1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla
Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 ,
soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997
per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.
Art. 123
Impianti termici
1. È delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di
impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui
alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure
indicate all'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615 .
Art. 124
Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.26
ottobre 1995, n. 447 , sono delegate alle Province.
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni
contenute dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed
incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il
recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti
idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.
2. È possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso
la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano
soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese
preliminari necessarie.
Art. 126
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
a) il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano
territoriale paesistico regionale (PTPR);
b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 2
della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR).
Art. 127
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo
per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e
prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta
differenziata;
d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale
di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali
diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di
garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale
degli impianti.
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico regionale,
stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Art. 128
Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti
attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti
(PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i
diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza
l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili
azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua
altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del
comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei
rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati
di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22 del 1997 .
4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla
Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 129
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994
1.
La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina
dello smaltimento dei rifiuti", è così sostituita:"Efficacia del piano
provinciale gestione rifiuti".
2.
Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. R. n. 27 del 1994, le parole "Piano
regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani
infraregionali" sono sostituite con le parole "Piano provinciale gestione
rifiuti".
3.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art.
10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3
dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.
Art. 130
Direttive regionali
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli
strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano
in particolare:
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti speciali e speciali pericolosi;
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso
di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.
Art. 131 (27)
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della L.8 giugno 1990, n. 142 alle Province
competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e
all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, nonchè all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei
rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 .
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le
procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in base
alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il
coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate
nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è
determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato
al momento della presentazione della domanda.
Art. 132 (27)
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il
procedimento definito dall'art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 .
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è
convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli
enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate
a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i
provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità
di cui all'art. 11 e seguenti della L. 22 ottobre 1971, n. 865 , nonchè le
occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune
territorialmente competente.
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della
garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia
stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi
di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero
comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad
assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura
dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della
garanzia per la determinazione del relativo importo.
Art. 134
(aggiunto comma 5 da art. 3 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)
Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del
1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi
ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per
cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico
individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali
di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere
finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori
degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla
base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto1996, n. 31. (3)
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del
1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta
esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e
di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del
Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.
Art. 135
Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996
1.
È abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante "Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
Art. 136
Delega in materia di eliminazione degli oli usati
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle
funzioni previste all'art. 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sono delegati
alle Province.
Art. 137
Delega in materia di trasporti transfrontalieri
1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità
competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al
regolamento CEE n. 259/93.
Capo IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Art. 138
Programmazione e pianificazione
1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo
e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti
locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai
sensi della L.18 maggio 1989, n. 183 , che costituiscono sede di cooperazione
istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo
idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi
quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di
tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.
3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le Province interessate
partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei
modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La
partecipazione delle Province interessate alla definizione delle posizioni e
delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici
dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di
coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino
interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di
bonifica.
Art. 139
Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il
Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:
a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di
difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle Province territorialmente interessate, ovvero gli
assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi
delegati.
2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con
particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di
sottobacino, per la formazione dei programmi nonchè per la elaborazione di studi
e progetti.
3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico-amministrativo,
composto da esperti della Regione, delle Province, dell'Azienda regionale per la
navigazione interna (ARNI) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato
da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente
regionale competente in materia.
Art. 140
Principi per l'esercizio delle funzioni
1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di
cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo
nonchè la riorganizzazione dei competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in
materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite
dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino
idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi
provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi
degli articoli 92 e 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi
tecnici di bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà
essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e
risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998
che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la
Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di
stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento
al riordino del magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112 del
1998 , e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di
regolazione della navigazione.
Art. 141
(inseriti commi 1 bis, 1 ter e 1 quater da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12;
abrogati commi 2, 3 e 4 da art. 22 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Gestione dei beni del demanio idrico
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio
idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle
relative concessioni.
1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di
concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata
in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione
di apposita disciplina da parte della Regione.
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di
concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque
titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla
data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e
della lett. i) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
1 quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso
dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in
materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti
dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonchè la formazione, aggiornamento e
gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei
canoni di concessione.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
Art. 142
(aggiunto comma 5 da art. 4 L.R. 24 marzo 2000 n. 22;
modificato comma 3 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12)
(7)
Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione
per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale
o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e
principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 .
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle già accordate per cinque
volte, sono prorogate, qualora permanga la necessità dell'utilizzo della risorsa
idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e
comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone
per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di
acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del
parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente
legge, è sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e
comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. È facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza
dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica,
rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del
procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca
diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al
prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare
dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della
Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di
riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della L. 5 gennaio
1994, n. 36 .
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si applicano le
disposizioni dell'art. 240.
Art. 143
Dighe
1. In attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) e fatta salva
la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 112 del
1998 , la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia
di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584 , attraverso i servizi
tecnici di bacino.
Art. 144
Difesa della costa
1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1
dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , le funzioni in materia di difesa della
costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle
strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
medesimo.
Art. 145
Individuazione delle zone sismiche
1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai
sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , alla
individuazione delle zone sismiche nonchè alla formazione e all'aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della L.2 febbraio 1974,
n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.
Art. 146
Miniere
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla
Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , sono
sub-delegate alle Province ed ai Comuni.
2. Alle Province compete:
a) il rilascio dei permessi di ricerca;
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso
il piano infraregionale delle attività estrattive, fatta salva l'individuazione
delle aree di cui alla L.6 ottobre 1982, n. 752 ;
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2
dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , nonchè la concessione e
l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal
Comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla Provincia
territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.
6.
Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, recante "Disciplina
delle attività estrattive", la parola "quindici" è sostituita con la parola
"venti".
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di
concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Provincia, la quale
provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6
dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 147
(aggiunta lett. a bis) al comma 1 da art. 5 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)
Deleghe di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività
amministrative:
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui
alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti
proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la
competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 , ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali
di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la
competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
b) attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli impianti di
trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini
del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei
regolamenti CEE n. 355/77, 3164/82, 1932/84, nonchè dell'art. 4 della L. 8
novembre 1986, n. 752 .
2. Sono altresì attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, già esercitati dal
Genio Civile o dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e
Forestali:
a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle
indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art.
14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ;
b) commissione tecnica dell'Istituto Autonomo Case Popolari, di cui agli
articoli 62 e 63 della L.22 ottobre 1971, n. 865 ;
c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui
all'art. 4 della L.26 maggio 1965, n. 590 ;
d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a
norma dell'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma
dell'art. 89 del Regolamento di P.S. n. 635 del 1940;
f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
Art. 148
Deleghe a Province e Comunità montane
1. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di
rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, sono delegate,
a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981 n.
30, le funzioni amministrative di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concernente
la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del
tannino dal legno di castagno.
2. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di
rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, è altresì
delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.
3. Alle Comunità montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate
le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art.
41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel
rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.
Art. 149
(modificata lettera d) comma 1 art. 31 L.R. 27 luglio 2005 n. 14), poi abrogata
da art. 23 L.R. 30 ottobre 2008 n. 19)
Deleghe ai Comuni
1. Sono delegati ai Comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della L. 1 novembre 1965, n. 1179 , in
materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati
riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui
agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della L.5 agosto 1978, n. 457 , ovvero da
altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica,
compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti
soggettivi dei soggetti beneficiari;(2)
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio,
armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla L. 5
novembre 1971, n. 1086 ;
d) abrogata.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative
al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate
alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27
febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai Comuni che le esercitano nel rispetto
della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore
dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per
gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui
all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23,
le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle
Province.
Art. 150
(sostituito comma 6 e modificato comma 7 da art. 6 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)
Vincolo idrogeologico
1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in
relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone
da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non
idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle
acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone
assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette
all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del
1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
nonchè gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che
comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque.
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati
all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione
dell'intervento.
4. L'ente delegato può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi
integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende
a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti
richiesti.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta nelle zone soggette a
vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3)
del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui
piano regolatore generale (PRG) è approvato dopo l'entrata in vigore della
presente legge. A tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica
geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità
di intervento, nonchè le opere necessarie per impedire che i terreni interessati
possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che
siano causati danni ai terreni circostanti.
6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5
attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15
della L.R. n. 47 del 1978. (8)
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità,
che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui
al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per
territorio di una comunicazione di inizio di attività, corredata di relazione
tecnico-illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresì
nell'ambito delle opere di modesta entità quelle che possono essere iniziate
senza previa comunicazione agli enti delegati.
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione a pena di decadenza, può prescrivere particolari modalità di
esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i
danni previsti dall'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato
non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro
iniziati.
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i
procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico,
con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai
commi 2 e 7.
Art. 151
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e
149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione
delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il
cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9
dell'art. 150.
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 152
(già modificati commi 3 e 4, abrogato comma 5
e aggiunto comma 6 bis da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12; poi modificati
commi 1, 2 e 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. In attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , i canoni annui
relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze
annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque
prelevate e sono così stabiliti:
a) per uso irrigazione agricola:
1) 38,73 Euro per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a
bocca tassata,
2) 0,35 Euro per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile
di essere fatta a bocca tassata;
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, 1.642,33 Euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, 12.033,45 Euro,
assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è
ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso,
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se
restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di
quelle prelevate;
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione di
attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 273,72 Euro;
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico, 11,20 Euro;
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso
dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello
relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta
di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e
lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, 821,17 Euro.
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi
minimi:
a) 6,20 Euro per uso irrigazione agricola;
b) 273,72 Euro per uso consumo umano;
c) 1.642,33 Euro per uso industriale;
d) 127,56 Euro per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett. d) del comma 1;
e) 127,56 Euro per uso idroelettrico;
f) 127,56 Euro per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lett. f) del
comma 1.
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante
apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine, terrà conto del tasso
d'inflazione programmato e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale
della risorsa idrica. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1 gennaio
dell'anno 2000. In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale
potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche
categorie di utenti o tipologie di utilizzo.
4. Il titolare della concessione dovrà effettuare il pagamento del canone
all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. ...
5. abrogato
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione è tenuto ad
effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7
del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari
ad 1/40 del canone annuo, non può essere, comunque, di misura inferiore a 43,90
Euro. Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o
variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarità.
6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal
D.Lgs. n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933
è ricompreso nelle spese istruttorie.
Art. 153
(modificati comma 5 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12 e
commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Spese di istruttoria
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti
e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua
pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 154,94
Euro. Se la particolare complessità dell'istruttoria comporti spese superiori
l'importo verrà incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva,
emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e la
relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di concessione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle
domande di licenze annuali di attingimento sono determinate nella misura
forfettaria di 51,65 Euro.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle
domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono determinate
nella misura forfettaria di 77,47 Euro.
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato all'atto
della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della
firma del disciplinare di concessione.
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno adeguati
al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento di aggiornamento
dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152 , ovvero saranno rideterminati,
anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a
determinate tipologie di utilizzo.
Art. 154
(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Depositi cauzionali
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà
effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2
dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella
misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore
a 51,65 Euro.
2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla L. 10 giugno
1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito
nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di
costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e
50 del T.U. n. 1775 del 1933, dovrà costituire a favore della Regione un
deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10%
dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito
successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici
competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle
condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
Art. 155
(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni
in materia di polizia delle acque nonchè la determinazione e l'applicazione
delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R.
28 aprile 1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art.
219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonchè le
violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di
concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 103 Euro a 1.032 Euro. Rimane ferma la facoltà della
Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed
utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T. U. n. 1775 del
1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il
regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può
disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione
dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede
all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore,
secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639
sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 156
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni
di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U.
n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui
alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti
previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 112
del 1998 .
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità
operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.
Capo V
Opere pubbliche
Art. 157
Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e
lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di
quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non
sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori
strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi
IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2
dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono delegate:
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonchè ai Comuni con popolazione pari o
superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano
eseguirsi i lavori;
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti
Comuni.
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione
straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del
1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il criterio di cui al
comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza
ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione,
ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche
societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed
amministrativi.
Art. 158
(modificato comma 3 da art. 42 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)
Realizzazione di opere pubbliche
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali
individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale
regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici
vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente
sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi
dell'art. 27 della L.8 giugno 1990, n. 142 , come specificato dall'art. 14 della
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purchè sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione
dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a
predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti
urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per
il suo inserimento nel territorio comunale nonchè gli elaborati relativi alla
variante agli strumenti urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni
interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari,
l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione
del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di
quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli
strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità
delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il progettista
abilitato dichiari la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie.
Art. 159
Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza
dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e,
a tal fine, svolge attività di:
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei
lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel
territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle
informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni
vigenti nonchè alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno
accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella Regione;
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle
funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici
e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di
gara.
2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso
l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di
apposite convenzioni.
3. In conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del
1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , la Regione
provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia
di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed
efficace esercizio.
Art. 160
Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975
1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24
marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove
procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata, nonchè di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di
espropriazione di pubblica utilità".
Capo VI
Viabilità (9)
Art. 161
(sostituito da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12)
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi
dell'art. 163.
2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112 .
Art. 162
(sostituito da art. 26 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione
della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 ed al
coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in coerenza con la
pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 bis, dei
nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla
programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e
3, delle autostrade regionali;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso
l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di
progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade,
nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di
monitoraggio del traffico;
d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di
risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale
provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete
viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard
tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale;
e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati,
delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi
ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento
delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7;
f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la
mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili
integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica).
Art. 163
(sostituito da art. 27 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)
Rete viaria di interesse regionale
1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e
nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con
delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite
dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o
complementari o compensative.
2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione
individuano la rete viaria di interesse regionale.
3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5 bis
della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale,
sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche
non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.
Art. 164
(sostituito da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12, modificata lett. e) comma 2 da
art. 28 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)
(10)
Funzioni delle Province
1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non
ricomprese nella rete stradale e auto stradale nazionale di cui all'art. 98 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 461 ,
sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti
salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs.
del 30 aprile 1992 n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le Province, sulla
rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al
comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:
a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da
conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali
omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle
concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma ...
di cui all'art. 164 bis.
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la
vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone
i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c)
ed e) del comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione
una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di
interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati
nell'anno precedente.
Art. 164 bis
(sostituito da art. 29 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)
Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse
regionale
1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse
regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la
grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche
realizzabili con la tecnica della finanza di progetto;
b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade
regionali di cui all'articolo 164 ter.
2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento
della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti,
nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma sentito
il Consiglio delle Autonomie locali.
3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna
annualmente su proposta della Giunta regionale.
Art. 164 ter
(aggiunto da art. 33 L.R. 28 luglio 2004 n. 17 ,sostituito comma 4 da art. 30
L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)
Autostrade regionali
1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano
regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate
all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente
compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo hanno altresì
carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua,
nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e
sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di
realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della
Regione.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma
previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziate per la rete
viaria di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal
bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite
dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne
definiscono tempi, modalità e altri adempimenti.
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni
relative:
a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede
mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di
realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro
stipula;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione
dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e
all'applicazione delle tariffe;
d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.
6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade
regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le
modalità previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 165
(sostituito da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12;
poi modificato comma 3 da art. 34 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)
(11)
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed
autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le
altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal
comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998 . A tali accordi partecipano
anche le Province territorialmente interessate.
2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare
caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale,
nonchè per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di
interesse interregionale.
3. Per il coordinamento degli interventi relativi ad autostrade regionali o a
strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove
specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto
l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i
rispettivi obblighi.
Art. 166
(sostituito da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12)
(12)
Classificazione delle strade
1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali,
comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse
regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R.
19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
(sostituito da art. 31 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)
Risorse per la rete viaria
1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei
vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla
Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di
spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di
mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;
c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse
regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e
indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio
sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed
elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale
di monitoraggio;
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui
all'articolo 164 ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate
alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla
Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli
interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi eccezionali o
calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia
interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono
gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con
le Province.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai
soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine
della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse
o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse
regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio
ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche
convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano
modalità, tempi e procedure.
Art. 167 bis
(articolo aggiunto da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12, poi aggiunto comma 4 bis
da art. 22 L.R 28 luglio 2006 n. 13)
(13)
Contributi per le opere stradali
1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle Province che
provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle
Province alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni alle quali
siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli
interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
4 bis La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la
realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi
speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in
materia di programmi speciali d'area).
Art. 167 ter
(articolo aggiunto da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12;
poi abrogato da art. 34 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)
Spese di funzionamento
1. abrogato
Art. 167 quater
(articolo aggiunto da art. 2 L.R. 4 maggio 2001 n. 12)
(14)
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I
procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le
modalità ivi previste.
Capo VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 168
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28
gennaio 1994, n. 84 , ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto
pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.
Art. 169
(abrogati commi 2 e 3 da art. 54 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24)
Funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati
navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario
padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n.
112 del 1998 ;
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle
Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo
regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della
L.28 gennaio 1994, n. 84 ;
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle
intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con
quelle previste dall'art. 140.
Art. 170
Conferimento di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:
a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II,
classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84
;
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione
nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e
locale.
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in
materia di:
a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n.
112 del 1998 ;
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni
amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112
del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.
Art. 171
Conferimento di funzioni ai Comuni
1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II,
classe III ai sensi della L.28 gennaio 1994, n. 84 , tutte le funzioni relative
a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del
comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 172
(modificato comma 3 da art. 3 L.R. 4 maggio 2001 n. 12)
Delega delle funzioni e autorizzazioni
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di
competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di
cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 , di seguito denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero
territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili
previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente
proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta
richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio
regionale, dalla prima Provincia attraversata.
4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa
indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
Art. 173
Coordinamento delle funzioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita
una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle
questioni inerenti le funzioni delegate.
2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale
competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario
designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono
partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle
categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione
agli argomenti in discussione.
Art. 174
Catasto ed elenco delle strade percorribili
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e
all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra
le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti
ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi
costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma
annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità
regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni
trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino
Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito
dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province
comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel
proprio territorio.
Art. 175
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle
strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei
veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62
del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia
l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle
quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a
trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.
Capo VIII
Protezione civile
Art. 176
Funzioni della Regione
1. In materia di protezione civile la Regione:
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 ;
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 112
del 1998 ;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di
protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti
locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati,
nonchè con le associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui
alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 , anche
avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di eccezionale
calamità o avversità atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti
locali al complesso dei principi previsti nel D.Lgs. n. 112 del 1998 , la
Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Art. 177
Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.
108 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi
boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e
la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità
dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta
dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale.
L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana.
Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con
le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle
funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti
delegati possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo
Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art.
70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , sulla base delle convenzioni stipulate con detti
Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art.
108 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , nonchè adottano tutte le iniziative necessarie
al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.
Art. 178
Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli
eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D.Lgs.
n. 112 del 1998 .Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione
dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai
fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi
della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine
ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica di cui alla L.14 febbraio 1992, n. 185 .
Titolo VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
Capo I
Sanità
Art. 179
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle
norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale
vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonchè a
delegare funzioni amministrative di competenza della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i
conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie
esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità
veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs.
n. 112 del 1998 .
Art. 180 (20)
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti
omissis
Art. 181 (20)
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19
del 1994
omissis
Art. 182 (20)
Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del
1994
omissis
Art. 183 (20)
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R.
n. 19 del 1994
omissis
Art. 184 (20)
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
omissis
Art. 185
Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L.8 novembre 1991,
n. 362 ;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della
commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli
9 e 10 della L.2 aprile 1968, n. 475 .
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del
comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione,
nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo
regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte
dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più
rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei
farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.
4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività
istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei
provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni
delegate alla Provincia dal presente articolo.
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla
lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta
organica riferita all'anno 2000.
Art. 186 (21)
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982
omissis
Capo II
Servizi Sociali
Art. 187
Oggetto
1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme
contenute nel capo II del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza
sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.
Art. 188
Principi in materia di servizi sociali
1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale
in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri
generali:
a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale
e sociale;
b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti
a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di
bisogno e di disagio;
c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie
per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli
ambiti sociale e sanitario, nonchè, per quanto riguarda i minori, in quello
scolastico ed educativo;
d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi
settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di
prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;
e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro
ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle
associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative
sociali, nonchè delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla
definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;
f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei
servizi e delle prestazioni socio- assistenziali essenziali da esercitarsi
nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione
previste dalla L.8 giugno 1990, n. 142 ;
g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e
personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi,
anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e
la misurazione dei risultati;
h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a
garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;
i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per
la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi
attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.
Art. 189
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 e nei
confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed
in particolare:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi,
nonchè incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;
b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonchè
i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;
c) organizza e coordina il sistema informativo socio- assistenziale, quale
articolazione del sistema informativo regionale;
d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul
funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed
istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB);
e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e
protezione sociale;
f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste
dalla L. R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative
previste dalla medesima legge;
g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2
settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla
medesima legge;
h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L.R. 7
marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima
legge;
i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla
Regione.
Art. 190
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le
funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni
socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del
sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del
sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province promuovono il
concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti
privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n.
37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in
materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative
sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.
Art. 191
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo
III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei
servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri
soggetti, nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei
servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la
programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e
pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art.
188.
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale;
c) volontariato di cui alla L. R. 2 settembre 1996, n. 37;
d) assistenza sociale di cui alla L.18 marzo 1993, n. 67 già di competenza delle
Province;
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili,
di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , nel rispetto della disciplina
statale e regionale.
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le
Province trasferiscono ai Comuni le risorse destinate ad assicurare la
continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del
1993 , stipulando a tal fine appositi accordi con i Comuni interessati.
Art. 192 (22)
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985
omissis
Art. 193 (23)
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994
omissis
Art. 194 (24)
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995
omissis
Art. 195
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996
1.
Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione
della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro
regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali".
2.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle
Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della L.11 agosto
1991, n. 266 . A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei
seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative."
3.
Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.
4.
Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.
5.
Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole "Il provvedimento di
iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è,
altresì, comunicato alla Regione" sono sostituite con "I provvedimenti di
iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione".
6.
L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.
Capo III
Istruzione e formazione professionale
Art. 196
Ambiti di intervento
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 197
Sistema educativo integrato
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 198
Finalità
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 199
Definizioni ed ambiti di integrazione
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 200
Funzioni della Regione
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 201
Funzioni delle Province e dei Comuni
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 202
Programmazione della rete scolastica
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 203
Diritto allo studio e all'apprendimento
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 204
Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 205
Accreditamento delle strutture formative
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 206
Promozione dell'attività delle Università della terza età
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
abrogato
Art. 207
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1.
Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante
"Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego",
le parole "Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla
L.R. 14 aprile 1995, n. 41sono sostituite dalle parole "Conferenza
Regione-Autonomie locali".
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett.
c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima
costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.
Capo IV
Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attività culturali
Art. 208
Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali
e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e
le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali
presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento
di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni
culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D.Lgs. n.
112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di
biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse
locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e
altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali
attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed
altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione
alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e
promozione degli stessi, nonchè l'attività e lo sviluppo di forme di
coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la
gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani
annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di
promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le
attività culturali di cui all'art. 210;
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare
attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti
pubblici e privati;
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali
tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante "Riordinamento
dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli
Enti locali dal D.Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 209
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni
culturali. A tale fine:
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività
di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali
delle banchedati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie
comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di
restauro;
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse
storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di
beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici,
culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di
vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati,
all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di
prelazione.
Art. 210
Commissione per i beni e le attività culturali
1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli
Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la
valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.
2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , provvede,
con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati,
previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei
Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i
dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive
amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un
compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della
Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati
dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
Sezione II
Spettacolo
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i
seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali
nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo,
tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e
promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale
e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e
nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme
di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul
territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni
concertistico-orchestrali.
Art. 212
Funzioni della Regione
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali
per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi
adibiti allo spettacolo;
b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e
cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonchè la
circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale,
l'ampliamento e la mobilità del pubblico;
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme
coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità
turistiche;
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità
dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e
convenzioni;
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese
dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei
requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo,
in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.
Art. 213
Funzioni degli Enti locali
1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in
collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:
a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia
di spettacolo;
b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo,
anche in relazione a finalità turistiche;
c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di
soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla
loro gestione;
d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della
produzione teatrale e musicale sul territorio;
e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il
sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in
accordo con le amministrazioni competenti;
f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio
svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche
sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle
comunità locali;
b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con
riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli,
avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di
soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi
consortili;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed
adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di
innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico
dello spettacolo.
Sezione III
Sport
Art. 214
Attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. n. 112 del 1998
1. In attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 la Regione elabora i programmi
previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione
sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di
costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in
collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale
per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive,
con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di
particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature
sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche
attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei
giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali,
il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi
per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo
standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.
Art. 216
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n.
11, recante "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e
cinematografiche", come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1993, n.
33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art.
211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1
sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel
settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per
materia.
Titolo VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 217
Oggetto
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 218
Finalità del sistema integrato di sicurezza
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 219
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza
abrogato
Sezione II
Promozione della sicurezza
Art. 220
(già modificato comma 3 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001 n. 11,
poi sostituito da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36
infine abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
Politiche e interventi
abrogato
Art. 220 bis
(aggiunto da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36,
poi abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
Interventi di rilievo locale
abrogato
Art. 220 ter
(aggiunto da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36,
poi abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
Interventi di rilievo regionale
abrogato
Art. 221
Comitato scientifico
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 223
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 224
Contributi regionali
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 225
Funzioni di polizia municipale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 227
Gestione associata dei servizi di polizia municipale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 228
Funzioni delle Province
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 229
Segni distintivi
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 230
Regolamento di polizia locale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 231
Formazione professionale
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 232
Adeguamento
(abrogato da art. 23 L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)
abrogato
Art. 233
(già modificato da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36;
poi sostituito da art. 1 L.R. 19 dicembre 2002 n. 36)
Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con
o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un
solo comune;
b) province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica
sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il
territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella
quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della
gara, previa intesa con le altre province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici
giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un
solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il
territorio di più comuni.
5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , entro
quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta
si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni
sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n.
285 del 1992 .
Titolo IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 234
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
abrogato
Art. 235
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
abrogato
Art. 236
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
abrogato
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante "Misure
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale" la locuzione "La
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono" è sostituita dalla locuzione
"La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, può".
2.
Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.
Art. 238
(abrogato comma 4 da art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5)
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n.
15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel
rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il
trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si
trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le
amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si
applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano
conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei
trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e
del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri
relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
1998-2001.
4. abrogato
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n.
31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie
relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione
della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate
per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in
applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito
dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale
procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
Art. 239
Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992
1.
Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27,
recante "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il
conferimento di incarichi regionali".
2.
È abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante "Partecipazione
della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe".
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 240
Procedimenti in corso
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle
leggi regionali previgenti, ancorchè abrogate.
Art. 241
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) L.R. 11 novembre 1972 n. 10, recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni
nei settori della medicina e assistenza.
2) L.R. 23 gennaio 1973 n. 10, recante: Concessione di contributi in conto
capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonchè alle Comunità montane per la
formazione di alcuni strumenti urbanistici.
3) L.R. 20 febbraio 1973 n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio
per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.
4) L.R. 25 febbraio 1973 n. 13, recante: Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la
valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.
5) L.R. 12 marzo 1973 n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a
commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.
6) L.R. 23 marzo 1973 n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari
nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge
20/10/1971, n. 912 .
7) L.R. 8 giugno 1973 n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con
legge regionale 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari
ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla
valorizzazione delle attività artigiane.
8) L.R. 20 novembre 1973 n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la
partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel
settore sanitario.
9) L.R. 27 novembre 1973 n. 40, recante: Integrazione della somma stanziate per
l'esercizio 1972 con legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1973 relativa
all'adeguamento di disposizioni della Legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per
iniziative nel campo delle attività turistiche.
10) L.R. 4 marzo 1974 n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della
Resistenza.
11) L.R. 6 marzo 1974 n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero.
12) L.R. 3 aprile 1974 n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973 concernente "Norme per il
funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118 ".
13) L.R. 27 maggio 1974 n. 20, recante: Contributo alla Società Itticoltura
Valli Comacchio S.p.A. ( S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi
delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il
razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.
14) L.R. 20 giugno 1974 n. 23, recante: Celebrazione del centenario della
nascita di Luigi Einaudi.
15) L.R. 9 agosto 1974 n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di
lire 300 milioni nonchè di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio
Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari dell'Emilia-Romagna.
16) L.R. 19 agosto 1974 n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58
contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di
studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.
17) L.R. 26 agosto 1974 n. 42, recante: Concessione di contributi a Comuni,
Province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il
miglioramento di attività termali.
18) L.R. 21 novembre 1974 n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi
di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.
19) L.R. 20 dicembre 1974 n. 56, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la
valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo
di lire un miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai
programmi regionali.
20) L.R. 16 gennaio 1975 n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei
centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi.
21) L.R. 20 gennaio 1975 n. 4, recante: Norme sul fondo regionale per
l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè
sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.
22) L.R. 24 gennaio 1975 n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla
promozione e allo sviluppo della cooperazione.
23) L.R. 24 gennaio 1975 n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di
Comuni e consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di
asili-nido già finanziati negli esercizi 1972 -1973-1974 a norma delle vigenti
disposizioni legislative statali e regionali.
24) L.R. 14 marzo 1975 n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo,
vittima dell'attentato al treno "Italicus".
25) L.R. 14 maggio 1975 n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera
gestita dalla Regione Emilia-Romagna.
26) L.R. 19 maggio 1975 n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti,
fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno "Italicus".
27) L.R. 5 giugno 1975 n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio
per i Servizi Sanitari e Sociali di Copparo.
28) L.R. 5 giugno 1975 n. 43, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la
Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo
di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi
regionali.
29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente Regionale per la
Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di
un'assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.A. "Idrorisorse per lo
Sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.)".
30) L.R. 11 dicembre 1975 n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari -
Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.
31) L.R. 13 dicembre 1975 n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto
dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 "Interventi a favore
delle Cooperative artigiane di garanzia".
32) L.R. 24 dicembre 1975 n. 48, recante: Rifinanziamento della Legge regionale
19 agosto 1974, n. 40.
33) L.R. 23 gennaio 1976 n. 1, recante: Fondo per l'assistenza farmaceutica ai
pensionati delle categorie di lavoratori autonomo (coltivatori diretti,
commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e
categorie assimilate e loro familiari a carico - Aumento dello stanziamento
previsto per l'anno 1975.
34) L.R. 23 gennaio 1976 n. 4, recante: Fusione di enti ospedalieri del
Comprensorio di Lugo.
35) L.R. 23 gennaio 1976 n. 5, recante: Fusione di enti ospedalieri del
Comprensorio di Guastalla e istituzione dell'Ente ospedaliero del Comprensorio
di Castelnovo nè Monti.
36) L.R. 26 gennaio 1976 n. 7, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 4.
37) L.R. 25 aprile 1976 n. 17, recante: Interventi a favore delle cantine
sociali.
38) L.R. 5 giugno 1976 n. 21, recante: Primo finanziamento della spesa derivante
dal concorso della Regione Emilia-Romagna nel pagamento del costo di
realizzazione del piano per l'utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle
risorse idriche.
39) L.R. 15 giugno 1976 n. 23, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna al
fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.
40) L.R. 15 luglio 1976 n. 29, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20
gennaio 1975, n. 4 "Norme sul fondo regionale per l'assistenza e sulla sua
ripartizione agli enti ospedalieri nonchè sulla predisposizione e gestione del
bilancio di previsione degli enti medesimi" modificata con L.R. 26 gennaio 1976,
n. 7.
41) L.R. 19 agosto 1976 n. 34, recante: Modifiche alla legge regionale 14 maggio
1975, n. 30 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
Emilia-Romagna".
42) L.R. 19 agosto 1976 n. 36, recante: Interventi straordinari per la
ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e
lattiero-caseario.
43) L.R. 24 agosto 1976 n. 37, recante: Assegnazione di fondi all'Ente Regionale
per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T- S.p.A. - per
favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.
44) L.R. 5 novembre 1976 n. 45, recante: Assegnazione contributi in capitale per
opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna.
45) L.R. 17 dicembre 1976 n. 53, recante: Contributo alla "Società Itticoltura
Valli di Comacchio S.I.VAL.CO. - S.p.A." per la realizzazione delle opere e
degli impianti necessari al razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue
valli di Comacchio.
46) L.R. 23 dicembre 1976 n. 55, recante: Provvedimenti urgenti a favore delle
imprese artigiane situate nei Comune di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano
Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, colpite dal nubifragio
del 18 e 19 agosto 1976.
47) L.R. 31 gennaio 1977 n. 6, recante: Istituzione del Comitato regionale per
le celebrazioni del XXX anniversario della proclamazione della Repubblica e
della promulgazione della Costituzione.
48) L.R. 2 aprile 1977 n. 15, recante: Interpretazione autentica dell'art. 28
della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 "Disciplina dell'assistenza
ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna", sostituito dall'art. 6 della
legge regionale 19 agosto 1976, n. 34.
49) L.R. 5 maggio 1977, n. 18, recante: Attuazione delle Direttive del Consiglio
delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.
50) L.R. 2 maggio 1977 n. 24(6), recante: Sospensione degli interventi stabiliti
dalle leggi regionali 19 agosto 1974, n. 40 e 24 dicembre 1975, n. 48
"Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e
l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e
chirurgia dell'Emilia-Romagna".
51) L.R. 28 agosto 1977 n. 37, recante: Assegnazione di fondi ai Comuni per
interventi a favore di aziende commerciali, artigianali e alberghiere
danneggiate in occasione di eventi straordinari.
52) L.R. 10 novembre 1977 n. 44, recante: Norme per l'anticipazione da parte
della Regione, alle aziende agricole da parte della Regione, alle aziende
agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche,
di alcune provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 , sul Fondo di
Solidarietà nazionale.
53) L.R. 16 gennaio 1978 n. 6, recante: Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni
recante "Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua
ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè sulla predisposizione e gestione del
bilancio di previsione degli enti medesimi".
54) L.R. 24 gennaio 1978 n. 7, recante: Rifinanziamento della legge regionale 24
gennaio 1975, n. 7 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo
sviluppo della cooperazione".
55) L.R. 7 luglio 1978 n. 20, recante: Modalità e criteri per il passaggio ai
Comuni dei beni, del personale e di ogni altro rapporto giuridico di patronati
scolastici e dei loro consorzi provinciali.
56) L.R. 10 luglio 1978 n. 22, recante: Prestiti per lo sviluppo della
meccanizzazione agricola.
57) L.R. 16 agosto 1978 n. 32, recante: Ripiano della quota regionale delle
perdite accertate, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'assemblea
ordinaria dei soci della S.p.A. SO.GE.PA.CO. (Società per la gestione del
Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna).
58) L.R. 31 agosto 1978 n. 38, recante: Norme transitorie, interpretative e
modificative in tema di ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera e di delega
di funzioni di natura contabile conseguenti il ricovero nei presidi non
dipendenti da enti ospedalieri.
59) L.R. 2 novembre 1978 n. 44, recante: Contributi in conto capitale per la
redazione di alcuni strumenti urbanistici.
60) L.R. 27 dicembre 1978 n. 54, recante: Norme per l'elaborazione
meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi
diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica.
61) L.R. 18 maggio 1979 n. 14, recante: Formazione del Piano sanitario regionale
per l'anno 1980 - 1982.
62) L.R. 25 ottobre 1979 n. 35, recante: Scorporo dell'Ospedale climatico
provinciale specializzato extraregionale "Istituti Elioterapici Codivilla Putti"
in Cortina d'Ampezzo, sezione dell'Ente ospedaliero "Istituti Ortopedici
Rizzoli" con sede legale in Bologna.
63) L.R. 29 dicembre 1979 n. 48, recante: Interventi per favorire l'autonomia
economica e sociale di cittadini portatori di handicaps;
64) L.R. 21 gennaio 1980 n. 5, recante: Adeguamento del sussidio giornaliero
stabilito a favore degli hanseniani con la L.R. 10 giugno 1977, n. 26.
65) L.R. 25 marzo 1980 n. 21, recante: Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla costituzione della Società "Officine Ortopediche Rizzoli
S.p.A.".
66) L.R. 5 maggio 1980 n. 32, recante: Promozione dell'educazione sanitaria
motoria e sportiva, e tutela sanitaria delle attività sportive.
67) L.R. 19 maggio 1980 n. 36, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna
alla ricostruzione della Chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone.
68) L.R. 23 maggio 1980 n. 42, recante: Interpretazione autentica della L.R. 31
gennaio 1975, n. 12 "Istituzione dei Comitati comprensoriali nel territorio
della Regione Emilia-Romagna" e della L.R. 29 marzo 1980, n. 23 "Norme per
l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonchè
norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12,
24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto
1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7".
69) L.R. 31 ottobre 1980 n. 50, recante: Intervento in via di anticipazione a
favore degli enti ospedalieri delle somme agli stessi spettanti ai sensi
dell'articolo 23-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
70) L.R. 1 dicembre 1980 n. 56, recante: Interpretazione autentica del primo
comma dell'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 "Interventi per favorire
l'autonomia economica e sociale dei cittadini portatori di handicaps".
71) L.R. 12 dicembre 1980 n. 57, recante: Norme per l'iscrizione nei ruolo
nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai
presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali.
72) L.R. 5 gennaio 1981 n. 1, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà
per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle
Regioni sinistrate.
73) L.R. 3 marzo 1981 n. 8, recante: Parametri provvisori di riparto tra le
Unità Sanitarie Locali della quota del Fondo Sanitario nazionale per il
finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta.
74) L.R. 9 giugno 1981 n. 16, recante: Nuove provvidenze per la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla legge 27 dicembre
1977, n. 984 .
75) L.R. 9 luglio 1981 n. 19, recante: Disposizioni transitorie alle Unità
Sanitarie Locali per la formazione del bilancio di previsione 1981. Norme
interpretative sulla formazione del bilancio.
76) L.R. 1 settembre 1981 n. 24, recante: Proroga dei termini previsti dalla
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 modificata ed integrata dalla L.R. 29 marzo 1980, n.
23.
77) L.R. 2 settembre 1981 n. 26, recante: Nuovo inquadramento degli infermieri
generici e psichiatrici di ruolo delle Unità Sanitarie Locali che abbiano
conseguito il diploma di infermiere professionale.
78) L.R. 25 novembre 1981 n. 38, recante: Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1979,
n. 48 "Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini
portatori di handicaps".
79) L.R. 28 gennaio 1982 n. 5, recante: Norme sul contenzioso in materia
sanitaria.
80) L.R. 1 febbraio 1982 n. 6, recante: Modificazioni della legge regionale 27
luglio 1974, n. 32 "Istituzione dell'Istituto regionale di psicopedagogia
dell'apprendimento".
81) L.R. 17 aprile 1982 n. 16, recante: Celebrazione del centenario della morte
di Giuseppe Garibaldi.
82) L.R. 17 maggio 1982 n. 23, recante: Sostituzione dell'art. 2 della legge
regionale 18 dicembre 1973, n. 44 "Norme per la costituzione di una società per
la valorizzazione economica del territorio".
83) L.R. 17 giugno 1982 n. 28, recante: Rinnovo della fideiussione a favore
della gestione speciale "Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli".
84) L.R. 27 luglio 1982 n. 33, recante: Interventi per lo sviluppo
dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro
formazione professionale.
85) L.R. 2 dicembre 1982 n. 54, recante: Approvazione dell'accordo tra Regione e
Province autonome del Nord-Italia per la costituzione del Consorzio per la
Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) in applicazione del Regolamento
CEE/270/1979.
86) L.R. 18 dicembre 1982 n. 59, recante: Norme di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in materia di procedure
concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità
sanitarie locali.
87) L.R. 1 febbraio 1983 n. 9, recante: Redazione del piano territoriale
regionale per il risanamento e la tutela delle acque.
88) L.R. 22 febbraio 1983 n. 10, recante: Modifiche alla legge regionale 8 marzo
1976, n. 10 e alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 (Delega di funzioni
amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e
Comunale).
89) L.R. 2 maggio 1983 n. 13, recante: Interventi a favore dei consorzi-fidi fra
piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.
90) L.R. 9 maggio 1983 n. 15, recante: Contributi in conto capitale per
l'attivazione di strutture socio-assistenziali.
91) L.R. 10 agosto 1983 n. 29, recante: Concessione della fideiussione regionale
sulle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente autonomo lirico Teatro Comunale
di Bologna.
92) L.R. 5 aprile 1986 n. 7, recante: Norme per la partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla costituzione della Società per le infrastrutture di
rilevante interesse regionale - SIRIR.
93) L.R. 4 giugno 1986 n. 17, recante: Norme in materia di circolazione dei
trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite
alla Regione dall'art. 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 . Delega alle
Province e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - con
decorrenza 1 gennaio 1999.
94) L.R. 23 giugno 1986 n. 20(15), recante: Compensi ai componenti delle
commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del
personale delle Unità sanitarie locali.
95) L.R. 10 novembre 1986 n 40, recante: Celebrazione del IX Centenario
dell'Università degli Studi di Bologna.
96) L.R. 27 marzo 1987 n. 13, recante: Revoca della deliberazione legislativa
concernente l'istituzione del servizio di mensa.
97) L.R. 21 maggio 1987 n. 21, recante: Solidarietà alle famiglie dei tredici
operai vittime della sciagura avvenuta sulla nave "Elisabetta Montanari".
98) L.R. 20 novembre 1987 n. 34, recante: Contributo regionale per i danni
subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali.
99) L.R. 22 gennaio 1988 n. 3, recante: "Norme in materia di polizia locale",
salvo quanto previsto dall'art. 229.
100) L.R. 7 marzo 1988 n. 7, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna
per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve
Corena e Valle Inferiore.
101) L.R. 5 settembre 1988 n. 39, recante: Attuazione del Programma integrato
mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.
102) L.R. 25 gennaio 1989 n. 2, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà
per i soccorsi alle popolazioni dell'Armenia vittime del terremoto.
103) L.R. 20 marzo 1989 n. 8, recante: Interventi finanziari per la
realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare
nella difesa delle colture agricole e forestali.
104) L.R. 6 giugno 1989 n. 21, recante: Assunzione pro-parte degli oneri annui
di funzionamento del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.
105) L.R. 3 luglio 1989 n. 22, recante: Norme per l'esercizio delle funzioni
delegate alle Regioni in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e
subdelega delle funzioni amministrative alle Province.
106) L.R. 23 ottobre 1989 n. 36, recante: Disposizioni in materia di
inquinamento atmosferico in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 .
Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Circondario di Rimini.
107) L.R. 9 dicembre 1989 n. 43, recante: Soppressione dell'Azienda regionale
per la gestione del Centro elettronico (ARCEL).
108) L.R. 16 gennaio 1990 n. 3, recante: Contributi regionali agli operatori
della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni
ambientali.
109) L.R. 1 febbraio 1990 n. 7, recante: Adeguamento delle cabine elettorali
alle necessità dei cittadini disabili.
110) L.R. 21 febbraio 1990 n. 11, recante: Istituzione di un fondo di
solidarietà a favore del popolo rumeno.
111) L.R. 17 marzo 1990 n. 21, recante: Costituzione di una società informatica
a partecipazione regionale.
112) L.R. 9 aprile 1990 n. 30, recante: Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1980, n.
57 "Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del
Servizio Sanitario nazionale addetto a presidi, servizi ed uffici delle Unità
Sanitarie Locali".
113) L.R. 5 maggio 1990 n. 42, recante: Norme per la promozione dell'attività
delle Università della terza età in Emilia-Romagna.
114) L.R. 20 marzo 1991 n. 2(16), recante: Interventi straordinari nel settore
della cooperazione agricola.
115) L.R. 4 aprile 1991 n. 8, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna
alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della
zona del Golfo Persico.
116) L.R. 28 giugno 1991 n. 16, recante: Iniziative di solidarietà a favore dei
profughi albanesi.
117) L.R. 8 novembre 1991 n. 28, recante: Interventi di solidarietà per il
popolo della Somalia ed il popolo curdo.
118) L.R. 22 novembre 1991 n. 31, recante: Interventi a favore dei Consorzi e
delle Società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie
imprese industriali l'accesso al credito a medio termine.
119) L.R. 5 febbraio 1992 n. 6, recante: Attuazione della seconda fase del
Programma integrato Mediterraneo per la regione Emilia-Romagna.
120) L.R. 9 marzo 1992 n. 12, recante: Abrogazione della L.R. 21 novembre 1989,
n. 42: "Intervento straordinario asostegno dell'attività di trasformazione del
pesce azzurro".
121) L.R. 19 marzo 1992 n. 16, recante: Amministrazione straordinaria di alcuni
Enti regionali.
122) L.R. 4 agosto 1992 n. 31, recante: Iniziative di solidarietà a favore degli
sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.
123) L.R. 3 settembre 1992 n. 37, recante: Interventi della regione
Emilia-Romagna in materia di qualità nell'artigianato e nella piccola e media
impresa.
124) L.R. 15 maggio 1993 n. 13(17), recante: Norme transitorie per assicurare la
continuità delle prestazioni socio assistenziali di competenza delle Province.
125) L.R. 27 dicembre 1993 n. 47, recante: Norme per il sostegno delle attività
culturali per l'anno 1993.
126) L.R. 15 febbraio 1994 n. 9, recante: Interventi per la promozione di nuove
imprese e per l'innovazione.
127) L.R. 28 febbraio 1994 n. 12, recante: Intervento straordinario per il
settore della trasformazione delle carni.
128) L.R. 8 aprile 1994 n. 14, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22
gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale", salvo quanto previsto
dall'art. 229.
129) L.R. 28 giugno 1994 n. 25, recante: Proroga scadenza termini di validità
della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della Regione
Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990/1994 di cui al quarto comma
dell'art. 3della L.R. 30 novembre 1981 n. 42, e successive modificazioni.
130) L.R. 29 luglio 1994 n. 30 , recante: Interventi straordinari a favore dei
Comuni della riviera per iniziative e manifestazioni.
131) L.R. 15 novembre 1994 n. 47, recante: Modificazione della L.R. 28 febbraio
1994, n. 12, "Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle
carni".
132) L.R. 7 dicembre 1994 n. 48, recante: Integrazioni alla L.R. 15 febbraio
1994, n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione".
133) L.R. 16 novembre 1995 n. 57, recante: Intervento a sostegno della
riproduzione animale.
134) L.R. 23 febbraio 1996 n. 2, recante: Proroga dei termini relativi alla
classificazione generale delle aziende turistiche di cui alla L.R. 30 novembre
1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio
1985, n. 1.
135) L.R. 6 agosto 1996 n. 28, recante: Contributo straordinario per la
provincia di Forlì-Cesena.
2.
È abrogata la L.R. 25 gennaio 1974 n. 8, recante "Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali", ad eccezione degli articoli 8 e 9.
3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
1) R.R. 6 novembre 1973 n. 32 - Regolamento di esecuzione della L.R. 10 maggio
1973, n. 21 "Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza
farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori
diretti, artigiani, commercianti ed invalidi civili)".
2) R.R. 24 marzo 1975 n. 20 - Regolamento regionale per l'esercizio venatorio
nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1975-1976.
3) R.R. 3 giugno 1975 n. 41 - Regolamento regionale per l'esercizio della pesca
nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.
4) R.R. 13 agosto 1976 n. 32 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei
territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1976-1977.
5) R.R. 9 marzo 1977 n. 11 - Regolamento per la cattura sperimentale di volatili
nei territori aperti all'esercizio venatorio.
6) R.R. 9 ottobre 1977 n. 41 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei
territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1977-1978.
7) R.R. 4 agosto 1978 n. 30 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei
territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1978-1979.
8) R.R. 28 luglio 1979 n. 21 - Modifica del regolamento regionale per
l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, 3 giugno 1971,
n. 41.
9) R.R. 28 luglio 1979 n. 22 - Regolamento per la concessione del contributo di
avviamento alle Associazioni di produttori agricoli costituite allo scopo di
fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione
in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali (articolo 20 della
Legge regionale 5 maggio 1977, n. 18).
10) R.R. 28 luglio 1979 n. 23 - Regolamento per l'accesso e la gestione dei
territori di caccia autogestita nella stagione venatoria 1979-1980.
11) R.R. 2 maggio 1980 n. 48 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione
dei territori per la gestione della caccia.
12) R.R. 24 gennaio 1981 n. 3 - Regolamento della caccia al cinghiale.
13) R.R. 18 maggio 1981 n. 14 - Regolamento regionale per la disciplina dei
complessi turistici all'aria aperta.
14) R.R. 6 agosto 1981 n. 20 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione
dei territori per la gestione sociale della caccia.
15) R.R. 7 luglio 1983 n. 22 - Regolamento di esecuzione della Legge regionale
27 luglio 1982, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità
cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale".
16) R.R. 7 luglio 1983 n. 23 - Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale
per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta 18 maggio 1981 n. 14.
17) R.R. 10 agosto 1983 n. 28 - Modifiche ed integrazioni al "Regolamento
regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982, n.
36".
18) R.R. 31 maggio 1984 n. 27 - Regolamento regionale attuativo degli articoli
8, 9, e 12 della legge 29 maggio 1982 n. 308 , concernente la concessione di
contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e
industriale e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore
agricolo.
19) R.R. 31 maggio 1984 n. 28 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 6
e 7 della legge 29 maggio 1982 n. 308 , concernente la concessione di contributi
in conto capitale e sostegno dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
nell'edilizia.
20) R.R. 24 settembre 1988 n. 43 - Disposizioni d'attuazione degli interventi
per lo sviluppo dell'occupazione (in attuazione della legge regionale 10
settembre 1987, n. 29).