DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE Bollettino Ufficiale n. 78
del 24.4.1995 - Testo coordinato con le
modifiche apportate da: L.R. 1 agosto 2002 n. 18
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in
materia di protezione civile in attuazione della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme
di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali
e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonche'
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di
protezione civile.
3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini,
globale e complessiva, quale finalita' prevalente per la
realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle
condizioni di salute e dell'incolumita' della popolazione,
alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di
protezione civile
1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si
distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in
via ordinaria dalla Regione o singolarmente dalle Province,
dai Comuni, dalle Comunita' montane, utilizzando le risorse
disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che,
per loro natura ed estensione, comportano l'intervento
coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari.
2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge
interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso
di superamento dell'emergenza. Per gli interventi di soccorso
e superamento dell'emergenza la Regione svolge compiti di
collaborazione e di concorso con gli organi centrali e
periferici dello Stato.
3. Le attivita' di protezione civile di competenza della
Regione sono realizzate ordinariamente attraverso il
coordinamento degli interventi di tutte le strutture
organizzative regionali che svolgono competenze in ambito di
protezione civile, con particolare riguardo a quelle
competenti in materia di ambiente, lavori pubblici,
agricoltura, sanita', servizi sociali e trasporti. La
presente legge disciplina le forme e le modalita' del
coordinamento unitario degli interventi di competenza delle
strutture regionali.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
(modificato comma 3 da art. 28 L.R. 1 agosto 2002 n. 18)
Attivita' regionali di protezione civile
1. Sono attivita' regionali di protezione civile quelle volte
alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,
al soccorso delle popolazioni sinistrate, nonche' al
superamento dell'emergenza esercitato mediante la
realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la
riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture
essenziali.
2. Nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione,
la Regione cura in particolare:
a) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il
controllo di fenomeni naturali o derivanti da attivita'
antropiche, e il convenzionamento per farne uso;
b) le attivita' di censimento e di identificazione dei rischi
presenti sul territorio regionale;
c) la realizzazione di mappe di pericolosita' e di
vulnerabilita' a scala regionale e subregionale con redazione
di piani di intervento mirati;
d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;
e) la formazione di una moderna coscienza di protezione
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di
programmi educativi e informativi nonche' la realizzazione di
corsi di informazione, di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale adibito istituzionalmente ad
attivita' di protezione civile e per il personale proveniente
dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Nell'ambito dell'attivita' di concorso agli interventi di
emergenza la Regione cura in particolare:
a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con
la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con
frequenze radio dedicate;
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e
prima assistenza;
**d) la concessione di contributi per l'acquisto di
attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione e
l'allestimento di strutture di protezione civile.**
4. La Regione favorisce il piu' efficace coordinamento delle
iniziative in materia di protezione civile nel territorio
regionale mediante la stipulazione di apposite convenzioni
con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili,
i Consorzi di bonifica, le strutture operative di cui
all'art.11 della legge n. 225/92, e con soggetti pubblici e
privati.
TITOLO II
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 4
Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le
altre componenti del Servizio nazionale di protezione civile
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la
Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con
le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli
Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica o privata operante nell'ambito regionale con
finalita' di protezione civile.
2. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti
organi statali e delle Regioni interessate, puo' partecipare
alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre
regioni.
3. La Regione puo' addivenire ad intese con le altre Regioni
ai fini dell'espletamento di attivita' di protezione civile
di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi
nazionali.
TITOLO II
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 5
Partecipazione delle Province
1. Le Province concorrono alla organizzazione e alla
realizzazione delle attivita' di protezione civile nel
rispetto della disciplina stabilita dall'art. 13 della legge
n. 225/92 e fronteggiano gli eventi di cui alla lettera a),
comma 1, dell'art. 2, con le proprie strutture.
2. Per tali finalita' le Province possono dotarsi di una
struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del
proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento,
sulla base di uniformi metodologie, dei dati di rischio,
anche al fine di metterli a disposizione della Regione per
l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di
previsione e di prevenzione, nonche' della Prefettura e dei
Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei
piani provinciali e comunali d'emergenza;
b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e
di prevenzione attraverso gli strumenti della pianificazione
e programmazione territoriale provinciale ovvero attraverso
specifici piani di settore per le ipotesi di rischio che non
costituiscono oggetto degli stessi, in armonia con i
programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche
sulla base di intese con la Regione;
c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale
di emergenza nell'ambito delle competenze demandate al
Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 225/92;
d) costituzione di un Comitato provinciale di protezione
civile con funzioni propositive e consultive.
3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione
ed aggiornamento dei dati, di cui alla lettera a) del comma
2, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Le Province in accordo con i Comuni interessati e nel
rispetto delle competenze demandate al Prefetto possono
promuovere piani di protezione civile in ambiti
sovracomunali.
5. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare
alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa
atta a valutare i livelli di organizzazione permanente
previsti a livello provinciale, ivi compresi quelli dei
Comuni e delle Comunita' montane per i rispettivi territori.
TITOLO II
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 6
Partecipazione delle Comunita' montane
1. Le Comunita' montane concorrono alla realizzazione delle
attivita' di protezione civile di competenza della Regione
attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) raccolta dei dati e delle informazioni utili per la
predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani
regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed
emergenza, sulla base delle direttive della Regione da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) collaborazione delle proprie strutture tecniche ed
organizzative alla attuazione degli interventi previsti nei
predetti programmi e piani, con particolare riguardo alle
attivita' rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi
idrogeologici, idraulici di valanghe e di incendi boschivi.
2. Le Comunita' montane, in accordo con i Comuni interessati
e sentita la Provincia territorialmente competente,
predispongono piani intercomunali di protezione civile.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le Comunita'
montane possono dotarsi di una struttura di protezione civile
e stipulare apposite convenzioni con Enti ed organismi
pubblici.
TITOLO II
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 7
Partecipazione dei Comuni
1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla
realizzazione delle attivita' di protezione civile favorendo
lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative
necessarie agli interventi di protezione civile, di norma
stipulando convenzioni tra i Comuni, con particolare riguardo
alle misure di emergenza ed agli interventi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/92;
b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e
l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di
previsione e prevenzione, e di emergenza;
c) collaborazione, da parte delle competenti strutture
organizzative e tecniche comunali, alla attuazione degli
interventi previsti nei predetti piani, secondo modalita' e
nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e
recepite nei piani medesimi;
d) la predisposizione del piano comunale o intercomunale di
protezione civile in conformita' agli strumenti di
programmazione e pianificazione a livello provinciale; per i
Comuni montani provvedono le rispettive Comunita' montane
sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 6.
2. La Regione, anche tramite le Province competenti per
territorio, assicura la necessaria collaborazione tecnica e
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e
la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comune puo'
stipulare apposite convenzioni con Enti od organismi pubblici
e le organizzazioni di volontariato secondo quanto stabilito
dall'art. 10 della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 8
Programma regionale di previsione e prevenzione
1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione delle principali
ipotesi di rischio in stretto raccordo con i piani di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' con gli
altri strumenti della pianificazione e programmazione
territoriale regionale, in armonia con le indicazioni dei
programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge
n. 225/92.
2. Il programma regionale di previsione si basa sulle
indicazioni programmatiche del PTR (Piano territoriale
regionale) e contiene in particolare:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni
concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti
enti e strutture regionali ai fini della sistematica
individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire
modelli o procedure previsionali di valutazione delle
situazioni di rischio.
3. Il programma regionale di prevenzione, sulla base dei
programmi regionali di settore, individua in particolare:
a) il fabbisogno di opere e di progetti d'intervento per
prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi
calamitosi;
b) gli studi e le ricerche e le opportune attivita' formative
ed informative.
4. I programmi di previsione e prevenzione sono approvati,
sentito il Comitato regionale di protezione civile, con le
modalita' previste dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988,
n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4
dell'art. 4 della medesima legge.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 9
Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza
1. La Regione, sulla base della mappa di pericolosita' dei
principali rischi, delle informazioni e dei dati previsionali
utilizzati nell'ambito del programma regionale di previsione
e prevenzione, in conformita' ai singoli piani provinciali di
emergenza predisposti dal Prefetto ai sensi dell'art. 14
della legge 225/92, sentite le Province, approva il Piano
regionale di concorso agli interventi di emergenza nei
settori di competenza per fronteggiare gli eventi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 2, nonche' per assicurare il
concorso regionale nell'attivita' di soccorso di competenza
di organi statali in relazione agli eventi di cui alle
lettere b) e c), comma 1, dello stesso articolo.
2. La Regione emana gli indirizzi regionali ed i principi
direttivi in materia di protezione civile cui devono
attenersi gli Enti locali. A tal fine predispone un modello
di piano comunale o intercomunale di protezione civile, in
armonia con quello predisposto dalla Prefettura, finalizzato
a definire omogenee procedure e metodologie, per il supporto
ai Comuni nella pianificazione degli interventi di emergenza.
3. Il Piano regionale di concorso agli interventi di
emergenza prevede in particolare:
a) la definizione delle forme di collaborazione e di concorso
con gli organi centrali e periferici dello Stato;
b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e
materiali di cui possono disporre la Regione, gli Enti locali
e gli enti o organismi, anche su base volontaria, operanti
nell'ambito regionale in materia di protezione civile, da
utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed assistenza;
c) la realizzazione di una rete di collegamenti ed il
raccordo tra le strutture preposte alla protezione civile per
la comunicazione e la trasmissione di informazioni, favorendo
la costituzione di apposite sale operative presso gli Enti
locali;
d) le modalita' di raccordo organizzativo con le strutture
sanitarie regionali;
e) le modalita' di raccordo organizzativo e di collaborazione
con le strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della
legge n. 225/92, operanti a livello regionale;
f) le modalita' per l'attuazione, da parte degli Enti ed
organismi pubblici preposti, degli interventi immediati di
ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche
di competenza regionale;
g) le modalita' per gli interventi immediati di ripristino,
anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di
competenza regionale.
4. Il Piano regionale di concorso agli interventi di
emergenza e' approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta, sentito il Comitato regionale di protezione
civile, viene comunicato agli organi nazionali e locali di
protezione civile, ha durata quinquennale e viene sottoposto
a verifiche ed integrazioni ogni qualvolta ritenuto
necessario.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 10
Mappe di rischio
1. La Regione, sentite le Province, definisce, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base
alla esposizione ed alla vulnerabilita' specifica delle zone
stesse, anche attraverso lo sviluppo in un quadro unitario
delle previsioni degli specifici piani di settore.
2. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio
regionale.
3. Le mappe di rischio che contengono prescrizioni e vincoli,
nonche' indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento
dell'attivita' di pianificazione territoriale ed urbanistica
da parte delle Province e dei Comuni, sono approvate con le
modalita' previste all'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n.
36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4
dell'art. 4 della medesima legge.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 11
Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente
1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i
piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge,
presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione dei programmi regionali di
protezione civile.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
delegato cura la direzione unitaria delle attivita' di
protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento
e l'armonizzazione delle stesse con le attivita' delle
Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e
delle altre componenti di protezione civile operanti nel
territorio regionale.
3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il
territorio regionale, la Giunta regionale puo' affidare al
suo Presidente o all'Assessore delegato il coordinamento
delle strutture regionali necessarie per l'effettuazione
degli interventi di competenza regionale in situazioni di
emergenza, ivi compreso il Centro operativo regionale per la
protezione civile di cui all'art. 15, individuando altresi' i
servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto
delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze
per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal
caso il Presidente o l'Assessore delegato puo' altresi'
essere autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti
gli Enti o Aziende regionali per far fronte all'emergenza.
4. In tali ipotesi la Giunta puo' altresi' autorizzare il
Presidente o l'Assessore delegato a disporre la temporanea
assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da
svolgere, alle strutture impegnate nella realizzazione degli
interventi.
5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che
l'evento calamitoso, per intensita' ed estensione debba
essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo
quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2,
assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione
dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 della
legge 225/92.
6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
delegato quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle
ipotesi individuate dalle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle
attivita' di protezione civile assicura l'immediata
disponibilita' delle strutture organizzative e dei mezzi
regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi
di competenza regionale secondo le disposizioni delle
autorita' statali competenti.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 12
Comitato regionale di protezione civile
1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile
composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
competente in materia di protezione civile, ovvero un suo
delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del Servizio regionale di protezione
civile;
c) il direttore generale dell'Area regionale sanita' e
servizi sociali o suo delegato;
d) il Commissario di Governo o suo delegato;
e) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-
Romagna o gli assessori provinciali delegati;
f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nonche' i
Sindaci di altri cinque Comuni designati dall'ANCI
(Associazione nazionale Comuni italiani) o rispettivi
assessori delegati;
g) due Presidenti o loro delegati di Comunita' montane
designati dall'UNCEM regionale;
h) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
l) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale, designati dal Comitato
regionale del volontariato;
m) un rappresentante dei centri provinciali della C.R.I.
(associazione italiana della Croce Rossa) dell'Emilia-
Romagna;
n) il responsabile regionale del Soccorso Alpino;
o) un rappresentante dei Consorzi di bonifica, designato
dall'Unione regionale delle bonifiche;
p) un rappresentante delle Autorita' di bacino.
2. Sono altresi' invitati a partecipare alle sedute del
Comitato:
a) i Prefetti delle province dell'Emilia-Romagna o loro
delegati;
b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della
protezione civile.
3. Il Presidente del Comitato regionale di protezione civile,
tenendo conto degli argomenti che devono essere discussi,
puo' disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e,
con voto consultivo, di rappresentanti di altri Enti o
organismi eventualmente interessati.
4. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
funzionario del Servizio regionale di protezione civile.
6. Il Comitato e' organo consultivo permanente della Regione
per assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in
materia di protezione civile con quelle di competenza degli
altri Enti, Amministrazioni e organismi operanti nella
specifica materia. Esprime pareri consultivi su:
a) i programmi regionali di previsione e prevenzione e il
piano regionale di concorso agli interventi di emergenza;
b) ogni altra questione che il Presidente del Comitato
sottoponga al suo esame.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 13
Struttura competente in materia di protezione civile
1. La struttura organizzativa competente in materia di
protezione civile e' adeguata al fine di assicurare lo
svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende
regionali che svolgono interventi in ambito di protezione
civile operano in collaborazione con la struttura
organizzativa regionale competente in materia di protezione
civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti
l'attivita' di competenza.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 14
Dirigente della struttura organizzativa regionale di
protezione civile
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente in materia di protezione civile, per gli
interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole
situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in
qualita' di funzionario delegato.
2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti
all'accertamento di un grave stato di calamita', la Regione
assicura la copertura della spesa per le prestazioni di
lavoro straordinario che si rendano necessarie.
3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 11, il
Presidente della Giunta o l'Assessore delegato puo'
attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa
competente in materia di protezione civile, limitatamente
alla durata della situazione eccezionale, la direzione del
personale degli altri servizi e strutture regionali posti
temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso
detto dirigente e' sovraordinato al personale addetto alle
strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 15
Centro operativo regionale per la protezione civile (COR)
1. La Giunta regionale provvede ad istituire, a norma
dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive
modifiche ed integrazioni, un gruppo di lavoro permanente
costituente il '' Centro operativo regionale per la
protezione civile '' (COR) e provvede a dotarlo delle
necessarie attrezzature.
2. Il COR costituisce presidio continuativo della Regione
finalizzato a:
a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di
emergenza con l'attivita' del Prefetto e delle altre
componenti istituzionali di protezione civile;
b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le
situazioni di pericolo e di danno, nonche' la natura
dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la
situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi
nazionali della protezione civile e con i centri operativi e
le varie componenti della protezione civile a livello
regionale e subregionale.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 16
Convenzioni
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla presente legge puo' stipulare apposite convenzioni con
Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi
tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed
Istituzioni scientifiche.
2. La Regione puo' altresi' stipulare convenzioni con Enti
pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato
al fine di assicurare la pronta disponibilita' di particolari
attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da
impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture
regionali e locali di protezione civile.
3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato
seguono la disciplina di cui all'art. 10, della L.R. n.
26/93.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
**Art. 16 bis
(articolo aggiunto da art. 28 L.R. 1 agosto 2002 n. 18)
Strutture di protezione civile
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla presente legge e al fine di realizzare un efficace
sistema regionale di protezione civile puo' disporre la
concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e
per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di
strutture di protezione civile a favore degli enti locali e
di ogni altro soggetto che partecipi alle attivita' del
sistema regionale di protezione civile.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalita'
e criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1.**
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 17
Accertamento situazioni di emergenza
1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito
del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto,
il Presidente della Provincia competente ed il Presidente
della Giunta regionale.
2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere
qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente
del servizio regionale di protezione civile ne informa
immediatamente la Giunta regionale, allerta il COR ed
assicura l'immediata disponibilita' delle strutture
organizzative e dei mezzi regionali.
3. Il servizio regionale competente in materia di protezione
civile, avvalendosi del COR e delle strutture regionali
decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le
valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli
opportuni accertamenti e sopralluoghi.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 18
Interventi urgenti
1. Al verificarsi di una situazione d'emergenza qualora siano
necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il
Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, e'
autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi
necessari, assumendo i relativi impegni di spesa sugli
appositi capitoli stanziati nel bilancio regionale nella
parte spesa dotati della necessaria disponibilita' in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio a norma del
comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne le
spese in conto capitale.
2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono
approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro
novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 19
Rilevazione sistematica dei danni
1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti
territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal
verificarsi della situazione di emergenza.
2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di
notevole vastita' ed entita', i Comuni, le Comunita' montane
e le Province interessate, sulla base delle direttive
regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ed in collaborazione
con le strutture regionali competenti in materia, e con le
strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla
rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare
riferimento ai seguenti settori:
a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e
degli Enti locali;
b) strutture e coltivazioni agricole;
c) attivita' produttive: industriali, artigianali,
commerciali, turistiche e della pesca;
d) altri beni privati.
3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia
circoscritto ai singoli Comuni, alle attivita' di cui al
comma 1 provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 20
Volontariato di protezione civile
1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile alle attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di
qualificazione.
2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del
volontariato costituiscono parte integrante del sistema
regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro
partecipazione alle attivita' di predisposizione ed
attuazione di programmi di protezione civile.
3. La Regione favorisce altresi' la partecipazione alle
attivita' di cui ai commi 1 e 2 delle associazioni od
organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non iscritte al
Registro regionale del volontariato, sono inserite negli
elenchi nazionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266
e dai provvedimenti attuativi dell'art. 18 della legge
225/92.
4. Il Comitato regionale di coordinamento delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui
alla L.R. n. 26/93, costituisce lo strumento di
partecipazione delle organizzazioni alle scelte regionali di
promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione
Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi
capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di
approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto
disposto al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 31/77 e
successive modifiche ed integrazioni.