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Il sistema di Protezione Civile
Spesso viene fatta confusione quando si parla di
“Protezione Civile”, non si sa bene a chi si fa riferimento; vediamo quindi di
dare qualche chiarimento in proposito. Il susseguirsi delle calamità che hanno provocato danni e vittime per tutto il corso del '900 ha portato i legislatori a emanare documenti per fronteggiare questi eventi e portare soccorso alle popolazioni colpite. Finalmente nel 1992 si istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile con la legge 225/92. Con il termine Protezione Civile si intende l’insieme delle attività delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e privati, volte allo scopo di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi ed all’individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Di fondamentale importanza, rispetto ai documenti precedenti, l'introduzione solo negli anni '90 della previsione e prevenzione. Gli eventi, a seconda delle dimensioni e dell'intensità, posso essere suddivisi in tre diverse tipologie. Eventi di tipo A Si possono fronteggiare a livello locale con gli strumenti ed i poteri che ogni Ente detiene per l'esercizio delle sue funzioni. Generalmente coinvolgono un solo Comune. Eventi di tipo B Richiedono un intervento coordinato dalla Regione con l'accordo di organi periferici statali e più Enti a carattere locale. Possono coinvolgere più Comuni, la Provincia, la Regione. Eventi di tipo C A causa dell'intensità e dell'estensione richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato oltre il coinvolgimento della Regione, degli organi periferici statali e di più Enti a carattere locale. Sono ad esempio tra questi le grandi alluvioni e i terremoti.
Esistono poi eventi ancora più gravi, a livello internazionale, come l'emergenza nel Sud-Est Asiatico, il terremoto in Giappone, il terremoto ad Haiti, ecc...
Con l'evolversi degli eventi calamitosi sul nostro territorio, si è reso necessario avere una struttura a livello nazionale che si occupasse solo di Protezione Civile, si è però ritenuto più opportuno non creare un nuovo corpo specializzato in questa funzione, ma un sistema in grado di unire tutte le forze pubbliche e private già presenti sul territorio nazionale. Tale sistema di protezione civile è così formato da una più istituzioni e strutture operative quali Regioni, Province, Prefetture, Esercito, Carabinieri, Aeronautica, Marina, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Servizi Tecnici, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana, Polizie locali, Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e il vastissimo mondo delle Organizzazioni di Volontariato. A livello nazionale esiste un Dipartimento di Protezione Civile che, in collaborazione con i governi regionali e le autonomie locali, indirizza, promuove e coordina i progetti e le attività di protezione civile. Quando avvengono eventi di tipo C, che devono quindi essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Dipartimento coordina le attività di risposta. In questo caso lo stato di emergenza viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua con ordinanze le azioni da intraprendere per gestire l'evento. In Emilia Romagna esiste un'Agenzia Regionale di Protezione Civile, istituita nel 2005 dalla Regione con una legge quadro. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia di Protezione Civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale, quali: - predisposizione dei programmi di Previsione e Prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali; - attuazione di interventi urgenti in casi di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi avvalendosi anche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile; - indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi; - attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; - spegnimento degli incendi boschivi; - dichiarazione dell’esistenza di eccezionali calamità o avversità atmosferiche, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze; - interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del Volontariato. E' dunque la Regione, avvalendosi dell'amministrazione statale e degli Enti locali, a coordinare l'impiego dei volontari e la loro partecipazione alle attività di protezione civile, a promuovere la costituzione della colonna mobile regionale articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto dal direttore dell'Agenzia in raccordo con le Province. Le Province promuovono invece la costituzione di un Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. Presso l'Agenzia regionale, quale presidio permanente, il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile (C.O.R.), preposto alle attività e ai compiti di Sala Operativa. A livello provinciale invece, al verificarsi di un evento calamitoso di particolare gravità, viene costituito il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.). Tale organismo viene convocato e presieduto dal Prefetto o, quale suo delegato, dal Vice Prefetto ed è composto dai massimi responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti sul territorio provinciale che svolgendo le proprie funzioni ordinarie durante l'emergenza agiscono sotto il coordinamento del Prefetto. I Centri Operativi Misti (C.O.M.) costituiscono la prima linea d'emergenza in caso di evento calamitoso. Ogni C.O.M. fa capo ad un responsabile designato dal Prefetto o dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile e vi partecipano i rappresentanti dei comuni e delle strutture operative ed è organizzato secondo le funzioni di supporto. Compiti del C.O.M. sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati dal Prefetto con gli interventi dei Sindaci appartenenti al C.O.M. stesso.
Generalmente la composizione territoriale di tali
organi d’emergenza è legata a vari fattori quali la densità di popolazione,
l’estensione del territorio, la configurazione geografica, orografica,
idrografica. In considerazione di tali aspetti, un C.O.M. è composto da più
comuni.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
è la struttura della quale si avvale il Sindaco in qualità di autorità
comunale di Protezione Civile per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del
territorio comunale. Assicura il collegamento col Sindaco, segnala alle
autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli
interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la
popolazione. Vi partecipano i rappresentanti delle seguenti 9 funzioni di
supporto:
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